Art. 35 
          (Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia) 
  1.   Le   disposizioni   intese    a    disciplinare    l'emissione
radiotelevisiva proveniente da Campione  d'Italia  sono  adottate  dl
Ministro delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  d'intesa  con  il
Ministro degli affari esteri, in conformita' alle norme alla presente
legge.