Art. 35 (Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia) 1. Le disposizioni intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d'Italia sono adottate dl Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in conformita' alle norme alla presente legge.