Art. 36 (Regolamento di attuazione) 1. Il regolamento di attuazione e' emanato entro novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.