Art. 36 
                     (Regolamento di attuazione) 
  1. Il regolamento di attuazione e'  emanato  entro  novanta  giorni
dall'approvazione  del  piano  di  assegnazione   con   decreto   del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro  delle  poste  e
delle  telecomunicazioni,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle  poste,  delle
telecomunicazioni  e  dell'automazione  e  il  Garante,  nonche'   le
competenti Commissioni parlamentari, che esprimono  il  parere  entro
quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.