Art. 37 
                        (Norme sulle societa' 
             Societa' controllate e societa' collegate) 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  costituiscono   controllo   e
collegamento  la  sussistenza  dei  rapporti  configurati  come  tali
nell'articolo 2359 del codice civile, ancorche' tali  rapporti  siano
realizzati  congiuntamente  con  altri  soggetti   tramite   societa'
direttamente o  indirettamente  controllate  o  tramite  intestazione
fiduciaria o mediante accordi  parasociali.  Si  riteiene  esistente,
salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma
dell'articolo 2359 del codice civile  quando  ricorrano  rapporti  di
carattere finanziario o organizzativo che consentano anche  una  sola
delle seguenti attivita'. 
    a) la comunicazione degli utili o delle perdite; 
    b) il coordinamento della gestione  dell'impresa  radiotelevisiva
con quella di altre imprese ai fini di limitare la concorrenza tra le
imprese stesse; 
    c) una distribuzione degli  utili  o  delle  diversa,  quando  ai
soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei
rapporti stessi; 
    d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli  derivanti
dal numero delle azioni o delle quote possedute; 
    e) l'attribuzione a soggetti diversi  da  quelli  legittimati  in
base  all'assetto  proprietario  di   poteri   nella   scelta   degli
amministratori e dei dirigenti di  imprese  radiotelevisive,  nonche'
dei direttori delle testate trasmesse. 
  2. Ai fini della presente legge le societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite  soltanto
da persone fisiche. 
 
          Nota all'art. 37, comma 1:
          -  Per  il testo dell'art. 2359 del codice civile vedi nota
          all'art.  19. comma 5.