Art. 37 (Norme sulle societa' Societa' controllate e societa' collegate) 1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile, ancorche' tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite societa' direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si riteiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attivita'. a) la comunicazione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; c) una distribuzione degli utili o delle diversa, quando ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonche' dei direttori delle testate trasmesse. 2. Ai fini della presente legge le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.
Nota all'art. 37, comma 1: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile vedi nota all'art. 19. comma 5.