Art. 40 
                      (Disposizioni transitorie 
                a favore della radiodiffusione sonora) 
  1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e  le
provvidenze previste, per la  radiodiffusione  sonora,  dal  comma  1
dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
 
          Nota all'art. 40 comma 1:
          -  Per  il  testo  del  comma 1 dell'art. 11 della legge n.
          67/1987 vedi nota all'art. 16 comma 17.