Art. 41 
                       (Copertura finanziaria) 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni
per l'anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere  dall'anno  1992,
si provvede mediante  utilizzo  di  una  corrispondente  quota  delle
maggiori entrate previste dall'articolo 22. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge munita di sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di  farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 6 agosto 1990 
                               COSSIGA 
                                   ANDREOTTI, Presidente del 
                                   Consiglio dei Ministri 
                                   MAMMI', Ministro delle poste e 
                                   delle telecomunicazioni 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI