Art. 30. 
 
  1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti  prevedono  atti
di notorieta'  o  attestazioni  asseverate  da  testimoni  altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due. 
  2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e  alle  imprese
esercenti servizi di pubblica necessita' e di  pubblica  utilita'  di
esigere atti di notorieta' in luogo della  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  prevista  dall'articolo  4  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita'  personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. 
 
          Nota all'art. 30:
             - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, e'
          il seguente:
             "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti,  stati
          o   qualita'  personali  che  siano  a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione  della sottoscrizione con l'osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".