Art. 30.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti
di notorieta' o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessita' e di pubblica utilita' di
esigere atti di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' prevista dall'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita' personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 15/1968, e'
il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti, stati
o qualita' personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle
modalita' di cui all'art. 20".