Art. 31.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di
cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo 24.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI