Art. 38.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990 n.
162, artt. 9, comma 1, e 32, comma 1)
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V
di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a
norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie
aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da
staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello
predisposto e distribuito dal Ministero della sanita'. La richiesta
scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi
titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle
preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 14
acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni
acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta,
denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque viola
tale disposizione e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le
norme stabilite dal Ministero della sanita', a spedire ai medici
chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'.
4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici
veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione di cui al comma 4 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire
un milione.
6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma 4 e'
subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si
impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito, salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
Note all'art. 38:
- Con D.M. 20 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 dell'8 maggio 1976 sono stati approvati i
modelli di bollettario buoni acquisto per gli enti e le
aziende autorizzate all'impiego di stupefacenti e sostanze
psicotrope e per le farmacie.
- Le sanzioni dell'ammenda di cui al secondo ed al
terzultimo comma dell'art. 38 della legge n. 685/1975,
corrispondenti ai commi 2 e 5 del presente articolo, sono
state sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie
dall'art. 32 della legge 24 dicembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), il quale ha previsto che non
costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte
le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena
della multa o dell'ammenda. La misura minima e massima
delle sanzioni di cui sopra e' stata elevata di cui volte
per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta
legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, quarto comma,
della stessa legge.
- L'ultimo comma dell'art. 38 della legge n. 685/1975,
prevedeva originariamente la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e la multa da lire cinquantamila a lire
tremilioni; per i successivi aumenti della pena pecuniaria
si veda la nota all'art. 28.