Art. 39.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 39)
Buoni acquisto
1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di
una sola sostanza o preparazione.
2. Esso e' diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la
matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere
allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli
estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda
e' consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della
fattura di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali
documenti giustificativi dell'operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al
Ministero della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o direttore
di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorita'
sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Nota all'art. 39:
- Per i modelli dei bollettari dei buoni acquisto si
veda la nota all'art. 38.