Art. 39. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 39) 
                           Buoni acquisto 
 
  1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la  richiesta  di
una sola sostanza o preparazione. 
  2. Esso e' diviso in tre sezioni. La sezione prima  costituisce  la
matrice e rimane in possesso del richiedente.  Ad  essa  deve  essere
allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli
estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione  seconda
e' consegnata al  fornitore  che  deve  allegarla  alla  copia  della
fattura di vendita. 
  3. Le sezioni  prima  e  seconda  devono  essere  conservate  quali
documenti giustificativi dell'operazione. 
  4. La sezione terza deve essere inviata a  cura  del  venditore  al
Ministero della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o  direttore
di farmacia, la sezione  stessa  deve  essere  inviata  all'autorita'
sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia. 
 
          Nota all'art. 39: 
             - Per i modelli dei bollettari  dei  buoni  acquisto  si
          veda la nota all'art. 38.