Art. 40. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40) 
                      Confezioni per la vendita 
 
  1. Il Ministro  della  sanita',  sentito  l'Istituto  superiore  di
sanita', al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto  alla
loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni
delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che
possono essere messe in commercio. 
  2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia  ed  eventuali
controindicazioni devono essere  riportate  in  modo  inequivoco  nel
foglio illustrativo che accompagna la confezione.