Art. 40.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40)
Confezioni per la vendita
1. Il Ministro della sanita', sentito l'Istituto superiore di
sanita', al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla
loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni
delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che
possono essere messe in commercio.
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel
foglio illustrativo che accompagna la confezione.