Art. 41.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 - legge 26 giugno 1990 n.
162, art. 32, comma 1)
Modalita' di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli
enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio
o al farmacista, previo accertamento della sua identita', qualora la
consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e
annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono
acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa,
debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente,
previo accertamento della identita' di quest'ultimo e annotando i
dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo
caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate
nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo
sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato
previa comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino ufficio di
Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di
finanza.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in
triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il
giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita'
degli stupefacenti trasportati. Una delle copie e' trattenuta
dall'ufficio o comando predetti; la seconda e' da questo inviata al
corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del
destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza,
timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve
accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al
mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope
non ottemperando alle disposizioni del presente articolo e' punito
con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a
lire venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve
conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto,
nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la
ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato,
relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle
disposizioni del presente comma e' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.