Art. 42.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n.
162 art. 10, comma 1)
Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da
parte di medici chirurghi
1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di
cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e
titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie
possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle
I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantita' occorrente
per le normali necessita' degli ospedali, ambulatori, istituti, case
di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette
preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due
devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il
proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorita'
sanitaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette
preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle
occorrenti per le normali necessita' e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma
1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni
acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni
stesse.
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorita' sanitaria locale.
Nota all'art. 42:
- L'art. 42, secondo comma, della legge n. 685/1975,
prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a
lire cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e
l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella
parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.