Art. 42. 
 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 
                        162 art. 10, comma 1) 
Acquisto di preparazioni di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  da
                      parte di medici chirurghi 
 
  1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di
cura in  genere,  sprovvisti  di  servizio  di  farmacia  interna,  e
titolari di gabinetto per  l'esercizio  delle  professioni  sanitarie
possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle
I, II, III e IV di cui all'articolo 14,  nella  quantita'  occorrente
per le normali necessita' degli ospedali, ambulatori, istituti,  case
di cura e gabinetti predetti. La richiesta per  l'acquisto  di  dette
preparazioni deve essere fatta in  triplice  copia.  La  prima  delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due
devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il
proprio discarico  e  trasmette  l'altra  alla  competente  autorita'
sanitaria. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle  predette
preparazioni  in  misura  eccedente  in  modo   apprezzabile   quelle
occorrenti per le  normali  necessita'  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione. 
  3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al  comma
1 debbono tenere un registro di carico e scarico  delle  preparazioni
acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni
stesse. 
  4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorita' sanitaria locale. 
 
          Nota all'art. 42:
             -  L'art.  42,  secondo  comma, della legge n. 685/1975,
          prevedeva originariamente l'ammenda  da  lire  centomila  a
          lire  cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e
          l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38  nella
          parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.