Art. 43.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 - legge 26 giugno 1990 n.
162, art. 33, comma 2)
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo
14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2,
che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e
la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del
proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose
prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di
somministrazione;apporre sulla prescrizione stessa la data e la
firma.
2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel
comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di
tipo unico, predisposto dal Ministero della sanita' e distribuito, a
richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai
rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono
far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale e' tenuto a
ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.
3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola
preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad
otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso
veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del
domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui e' rilasciata.
4. Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico
veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del
rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per
documentazione".
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu'
delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a un
milione.
6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario
nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale
copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la
dicitura: "copia per l'unita' sanitaria locale".
Nota all'art. 43:
- L'art. 43, della legge n. 685/1975, prevedeva
originariamente l'ammenda da lire centomila a lire
cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per
l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella
parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.