Art. 43. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 - legge 26  giugno  1990  n.
                       162, art. 33, comma 2) 
        Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari 
  1. I medici chirurghi  ed  i  medici  veterinari,  che  prescrivono
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III  previste  dall'articolo
14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma  2,
che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e
la  residenza  dell'ammalato  al  quale  le  rilasciano  ovvero   del
proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose
prescritta   e   l'indicazione   del   modo   e    dei    tempi    di
somministrazione;apporre sulla  prescrizione  stessa  la  data  e  la
firma. 
  2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni  indicate  nel
comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e  di
tipo unico, predisposto dal Ministero della sanita' e distribuito,  a
richiesta  dei  medici  chirurghi  e  dei  medici   veterinari,   dai
rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna  devono
far firmare ciascuna ricetta dal sanitario,  il  quale  e'  tenuto  a
ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente. 
  3.  Ciascuna  prescrizione  deve  essere  limitata  ad   una   sola
preparazione o ad un dosaggio per cura di  durata  non  superiore  ad
otto giorni,  ridotta  a  giorni  tre  per  le  prescrizioni  ad  uso
veterinario. La ricetta deve contenere,  inoltre,  l'indicazione  del
domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo  o  del  medico
veterinario da cui e' rilasciata. 
  4. Di  ciascuna  prescrizione,  il  medico  chirurgo  o  il  medico
veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del
rilascio, una copia recante ben  visibile  la  dicitura:  "copia  per
documentazione". 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o  piu'
delle disposizioni del presente articolo e' punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila  a  un
milione. 
  6. Le prescrizioni  a  persone  assistite  dal  Servizio  sanitario
nazionale debbono essere rilasciate in originale  e  copia.  Su  tale
copia il medico deve apporre in caratteri  chiari  ed  indelebili  la
dicitura: "copia per l'unita' sanitaria locale". 
 
          Nota all'art. 43:
             -   L'art.   43,  della  legge  n.  685/1975,  prevedeva
          originariamente  l'ammenda  da  lire   centomila   a   lire
          cinquecentomila;  per  la successiva depenalizzazione e per
          l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38  nella
          parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.