Art. 44.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44)
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui
alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o
manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione del comma 1 e' punito con una sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
Nota all'art. 44:
- L'art. 44, secondo comma, della legge n. 685/1975,
prevedeva originariamente l'ammenda fino a lire unmilione;
per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della
sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si
riferisce ai commi 2 e 5.