Art. 44. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44) 
       Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente 
  1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e  preparazioni  di  cui
alle  tabelle  previste  dall'articolo  14   a   persona   minore   o
manifestamente inferma di mente. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  la
disposizione del comma 1 e' punito con  una  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire due milioni. 
 
          Nota all'art. 44:
             -  L'art.  44,  secondo  comma, della legge n. 685/1975,
          prevedeva originariamente l'ammenda fino a lire  unmilione;
          per  la  successiva  depenalizzazione e per l'aumento della
          sanzione si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui  si
          riferisce ai commi 2 e 5.