Art. 45.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno 1990, n.
162 art. 11, commi 1 e 2)
Obblighi del farmacista
1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle
I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal
farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identita' dell'acquirente
e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in
calce alla ricetta.
2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette
soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette
previste dal comma 2 dell'articolo 43 e nella quantita' e forma
prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di
annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la
ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi
dell'articolo 62.
4. Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non
puo' essere piu' spedita.
5. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e'
punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire
centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca
piu' grave reato.
6. Il Ministro della sanita' e' delegato a stabilire, con proprio
decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del
movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie
interne degli ospedali e i singoli reparti.
Nota all'art. 45:
- L'art. 45, ultimo comma, della legge n. 685/1975,
prevedeva originariamente l'arresto fino a due anni e
l'ammenda da lire cinquantamila a lire duemilioni, pena
pecuniaria successivamente raddoppiata ai sensi della legge
n. 689/1981.