Art. 45. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno  1990,  n.
162 art. 11, commi 1 e 2) 
                        Obblighi del farmacista 
  1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle  tabelle
I, II e III previste dall'articolo  14  deve  essere  effettuata  dal
farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identita' dell'acquirente
e di prendere nota degli estremi del documento di  riconoscimento  in
calce alla ricetta. 
  2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni  predette
soltanto  su  presentazione  di  prescrizione  medica  sulle  ricette
previste dal comma 2 dell'articolo  43  e  nella  quantita'  e  forma
prescritta. 
  3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta  secondo  le  disposizioni  stabilite  nell'articolo  43,  di
annotare sulla ricetta la data  di  spedizione  e  di  conservare  la
ricetta stessa  tenendone  conto  ai  fini  del  discarico  ai  sensi
dell'articolo 62. 
  4. Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non
puo' essere piu' spedita. 
  5. Il contravventore alle disposizioni  del  presente  articolo  e'
punito con l'arresto  fino  a  due  anni  o  con  l'ammenda  da  lire
centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca
piu' grave reato. 
  6. Il Ministro della sanita' e' delegato a stabilire,  con  proprio
decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo  del
movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope  tra  le  farmacie
interne degli ospedali e i singoli reparti. 
 
          Nota all'art. 45:
             -  L'art.  45,  ultimo  comma,  della legge n. 685/1975,
          prevedeva originariamente  l'arresto  fino  a  due  anni  e
          l'ammenda  da  lire  cinquantamila  a lire duemilioni, pena
          pecuniaria successivamente raddoppiata ai sensi della legge
          n. 689/1981.