Art. 30.
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 676 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
  "  1. Il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine
all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della  pena
quando  la  stessa  non  consegue  alla  liberazione  condizionale  o
all'affidamento in prova al servizio sociale,  in  ordine  alle  pene
accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
In  questi  casi  il  giudice   dell'esecuzione   procede   a   norma
dell'articolo 667 comma 4.".