Art. 35.
         Requisiti di ammissione per i candidati privatisti
  1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 5 aprile 1969,
n. 119 e dell'art. 3 del decreto ministeriale 15  maggio  1970,  sono
ammessi a sostenere gli esami di maturita' i candidati privatisti che
si trovino in entrambe le seguenti condizioni:
    a)  abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il giorno
precedente la data di effettuazione della prima prova scritta;
    b) siano in possesso del diploma di licenza  media  (o  di  altro
titolo  ad  esso  equipollente  o  superiore)  che, in conformita' al
divieto di sostenere due diversi esami nella  stessa  sessione,  deve
risultare conseguito da almeno un anno.
  2.  Ai sensi dell'art. 46 del regio decreto n. 653/1925 coloro che,
nell'anno in corso, compiono ventitre anni di  eta'  sono  dispensati
dall'obbligo  della  presentazione  di  qualsiasi  titolo  di  studio
inferiore.
  3. Per i  candidati  che  hanno  seguito  studi  all'estero  si  fa
riferimento all'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
  4.  Ai  sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi
agli esami di maturita' professionale,  quali  candidati  privatisti,
coloro  che  siano  in possesso della licenza di scuola media e/o del
diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per  la  iscrizione
al corrispondente corso post-qualifica.
  5.   Devono   inoltre   intendersi   abrogate   le  norme  speciali
preesistenti, secondo le quali non  era  consentita  l'ammissione  di
candidati  privatisti  agli esami di maturita' degli istituti tecnici
agrari, industriali, femminili e per il turismo.
  6. Non sono ammessi agli esami di maturita' i candidati che abbiano
sostenuto nella stessa sessione estiva qualsiasi altro tipo di esame.