Art. 35. Requisiti di ammissione per i candidati privatisti 1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi a sostenere gli esami di maturita' i candidati privatisti che si trovino in entrambe le seguenti condizioni: a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il giorno precedente la data di effettuazione della prima prova scritta; b) siano in possesso del diploma di licenza media (o di altro titolo ad esso equipollente o superiore) che, in conformita' al divieto di sostenere due diversi esami nella stessa sessione, deve risultare conseguito da almeno un anno. 2. Ai sensi dell'art. 46 del regio decreto n. 653/1925 coloro che, nell'anno in corso, compiono ventitre anni di eta' sono dispensati dall'obbligo della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. 3. Per i candidati che hanno seguito studi all'estero si fa riferimento all'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. 4. Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturita' professionale, quali candidati privatisti, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media e/o del diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per la iscrizione al corrispondente corso post-qualifica. 5. Devono inoltre intendersi abrogate le norme speciali preesistenti, secondo le quali non era consentita l'ammissione di candidati privatisti agli esami di maturita' degli istituti tecnici agrari, industriali, femminili e per il turismo. 6. Non sono ammessi agli esami di maturita' i candidati che abbiano sostenuto nella stessa sessione estiva qualsiasi altro tipo di esame.