Art. 36. Termine di presentazione delle domande 1. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturita', di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e' fissato al 30 gennaio, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti. 2. Gli alunni interni che, avendone titolo, intendono sostenere gli esami di maturita' in qualita' di candidati privatisti, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono ugualmente presentare domanda di iscrizione agli esami di maturita' entro il termine del 30 gennaio. 3. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate a un solo istituto. 4. Qualora, per comprovate gravi necessita', il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda, pena l'annullamento delle prove. Non e' comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede. 5. Eventuali domande tardive dei candidati privatisti possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi e documentate ragioni che ne giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non oltre il 31 marzo. Successivamente a tale data, le eventuali domande devono essere respinte. I provveditori agli studi, ove ritengano che non ricorrano le condizioni per poterle accettare, ne danno comunicazione agli interessati, mentre, in caso di accoglimento, determinano la sede e l'istituto in cui gli esami devono essere sostenuti, apportando le necessarie integrazioni ai dati relativi alle proposte di configurazione delle commissioni da comunicare via terminale al sistema informativo. 6. Solo successivamente all'approvazione delle proposte suddette da parte di questo Ministero, i provveditori agli studi faranno conoscere ai candidati privatisti l'istituto e la commissione cui sono stati assegnati. 7. Eventuali domande tardive da parte di candidati interni vanno presentate al capo di istituto il quale, ove le accolga, ne da comunicazione oltre che all'interessato, al provveditore agli studi. Quest'ultimo procedera' alla relativa comunicazione, via terminale, al sistema informativo nei termini e con le modalita' indicate.