Art. 36.
               Termine di presentazione delle domande
  1. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli
esami  di  maturita',  di  licenza   linguistica,   di   abilitazione
all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e' fissato al 30
gennaio, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti.
  2. Gli alunni interni che, avendone titolo, intendono sostenere gli
esami  di  maturita' in qualita' di candidati privatisti, cessando la
frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, ai sensi dell'art. 15 del
regio decreto 4 maggio 1925, n.  653,  devono  ugualmente  presentare
domanda di iscrizione agli esami di maturita' entro il termine del 30
gennaio.
  3.  Le  domande  di ammissione agli esami di cui al presente titolo
devono essere presentate a un solo istituto.
  4. Qualora, per  comprovate  gravi  necessita',  il  candidato  sia
costretto  a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di
quella presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda, pena
l'annullamento delle prove. Non  e'  comunque  consentito  accogliere
domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.
  5.  Eventuali  domande  tardive  dei  candidati  privatisti possono
essere prese in considerazione esclusivamente dai  provveditori  agli
studi  e  limitatamente  a casi di gravi e documentate ragioni che ne
giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non oltre il
31 marzo. Successivamente a tale data, le  eventuali  domande  devono
essere  respinte.  I  provveditori  agli studi, ove ritengano che non
ricorrano le condizioni per poterle accettare, ne danno comunicazione
agli interessati, mentre, in caso  di  accoglimento,  determinano  la
sede   e  l'istituto  in  cui  gli  esami  devono  essere  sostenuti,
apportando le necessarie integrazioni ai dati relativi alle  proposte
di  configurazione  delle  commissioni da comunicare via terminale al
sistema informativo.
  6. Solo successivamente all'approvazione delle proposte suddette da
parte  di  questo  Ministero,  i  provveditori  agli  studi   faranno
conoscere  ai  candidati  privatisti  l'istituto e la commissione cui
sono stati assegnati.
  7. Eventuali domande tardive da parte di  candidati  interni  vanno
presentate  al  capo  di  istituto  il  quale,  ove le accolga, ne da
comunicazione oltre che all'interessato, al provveditore agli  studi.
Quest'ultimo  procedera'  alla relativa comunicazione, via terminale,
al sistema informativo nei termini e con le modalita' indicate.