Art. 44. Membri aggregati 1. Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che cio' risulti necessario per mancanza di membri effettivi su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative. 2. Non e' consentito nominare commissari aggregati qualora alle predette necessita' possano far fronte i componenti della commissione, compresi i presidenti e i membri interni, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso, ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio. 3. Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio. 4. I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati assegnati alla commissione; se nominati, invece, per la materia aggiunta e per le prove orali integrative, partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si e' resa necessaria la loro nomina ed esprimono voto consultivo. 5. La nomina dei membri aggregati non puo' cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ad eccezione dei casi di assoluta necessita' (limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica) e ad eccezione dei membri interni. 6. Per la maturita' di arte applicata per ogni commissione il presidente nomina membro aggregato a pieno titolo un insegnante di arte applicata competente in ordine alla fase di esecuzione del progetto di cui alla seconda prova scritta grafico-pratica; nelle sedi in cui gli esami vertono su piu' sezioni il presidente nomina membri aggregati, sempre a pieno titolo, altri insegnanti di arte applicata e insegnanti di disegno professionale-progettazione, per la seconda prova scritta grafico-pratica, per ciascuna sezione per la quale non risultano nominati membri effettivi. 7. Non puo', comunque, essere nominato piu' di un insegnante di arte applicata per ciascuna sezione. 8. Dato il carattere specifico delle materie di sezione, su cui verte la prova di esame di maturita' di arte applicata, i membri aggregati sono nominati, limitatamente a tali materie, tra gli insegnanti di ruolo, o, in mancanza, tra quelli incaricati in servizio nel rispettivo istituto. 9. I membri aggregati di cui al precedente comma, nominati per la prova scritta grafico-pratica, sono chiamati a far parte della commissione a pieno titolo e, pertanto, essi sono impegnati in tutte le fasi ed operazioni d'esame fino al giudizio finale incluso, soltanto per i candidati della propria sezione e, nel caso di istituti aggregati, dei rispettivi istituti.