Art. 44.
                          Membri aggregati
  1.  Il  presidente  della  commissione  provvede  alla  nomina  dei
commissari  aggregati  ogni  volta  che  cio'  risulti necessario per
mancanza di  membri  effettivi  su  materie  di  carattere  specifico
oggetto  della  seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali
integrative.
  2. Non e' consentito nominare  commissari  aggregati  qualora  alle
predette   necessita'   possano   far   fronte   i  componenti  della
commissione, compresi i presidenti e i membri interni, avuto riguardo
alle rispettive classi di abilitazione e  di  concorso,  ovvero,  nel
caso di docenti non abilitati, al titolo di studio.
  3.  Sono  nominati  a pieno titolo quelli occorrenti per la materia
oggetto della  seconda  prova  scritta  o  per  materia  oggetto  del
colloquio.
  4.  I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano
a tutte le operazioni di esame di tutti i  candidati  assegnati  alla
commissione;  se  nominati,  invece, per la materia aggiunta e per le
prove orali integrative,  partecipano  soltanto  alle  operazioni  di
esame relative ai candidati per i quali si e' resa necessaria la loro
nomina ed esprimono voto consultivo.
  5.  La  nomina  dei  membri aggregati non puo' cadere su professori
appartenenti al medesimo istituto sede di  esame,  ad  eccezione  dei
casi  di  assoluta necessita' (limitatamente, peraltro, agli istituti
di istruzione tecnica, professionale e artistica) e ad eccezione  dei
membri interni.
  6.  Per  la  maturita'  di  arte  applicata per ogni commissione il
presidente nomina membro aggregato a pieno titolo  un  insegnante  di
arte  applicata  competente  in  ordine  alla  fase di esecuzione del
progetto di cui alla seconda  prova  scritta  grafico-pratica;  nelle
sedi  in  cui  gli esami vertono su piu' sezioni il presidente nomina
membri aggregati, sempre a pieno titolo,  altri  insegnanti  di  arte
applicata e insegnanti di disegno professionale-progettazione, per la
seconda  prova  scritta  grafico-pratica, per ciascuna sezione per la
quale non risultano nominati membri effettivi.
  7. Non puo', comunque, essere nominato piu'  di  un  insegnante  di
arte applicata per ciascuna sezione.
  8.  Dato  il  carattere  specifico delle materie di sezione, su cui
verte la prova di esame di maturita'  di  arte  applicata,  i  membri
aggregati  sono  nominati,  limitatamente  a  tali  materie,  tra gli
insegnanti di  ruolo,  o,  in  mancanza,  tra  quelli  incaricati  in
servizio nel rispettivo istituto.
  9.  I  membri aggregati di cui al precedente comma, nominati per la
prova scritta  grafico-pratica,  sono  chiamati  a  far  parte  della
commissione  a pieno titolo e, pertanto, essi sono impegnati in tutte
le fasi ed  operazioni  d'esame  fino  al  giudizio  finale  incluso,
soltanto  per  i  candidati  della  propria  sezione  e,  nel caso di
istituti aggregati, dei rispettivi istituti.