Art. 46. Esame della documentazione 1. Nella seduta preliminare e nelle successive la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso per le classi ad essa assegnate nonche' gli atti trasmessi dai consigli di classe, a norma del precedente art. 41. 2. La commissione prende, altresi, in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali. 3. La commissione deve, inoltre, prendere in considerazione i titoli di studio di istruzione superiore presentati dai candidati, sempre che in essi siano attestati gli esami superati. 4. Non e' consentito ripetere esami di maturita' dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullita' dell'esame ripetuto.