Art. 46.
                     Esame della documentazione
  1.  Nella  seduta  preliminare  e  nelle  successive la commissione
giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo  anno  di
corso  per le classi ad essa assegnate nonche' gli atti trasmessi dai
consigli di classe, a norma del precedente art. 41.
  2. La commissione prende, altresi, in esame i libretti di lavoro  e
le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati
lavoratori  studenti,  i  programmi  e tutti i documenti prodotti dai
candidati che non siano alunni interni, al fine  anche  di  trarre  i
necessari  elementi  di  valutazione  sugli  orientamenti culturali e
professionali.
  3. La commissione  deve,  inoltre,  prendere  in  considerazione  i
titoli  di  studio  di istruzione superiore presentati dai candidati,
sempre che in essi siano attestati gli esami superati.
  4. Non e' consentito ripetere esami di maturita' dello stesso tipo,
indirizzo o  specializzazione  gia'  sostenuti  con  esito  positivo.
Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullita' dell'esame
ripetuto.