Art. 47. Disposizioni particolari per la maturita' magistrale e per la maturita' tecnica agraria 1. E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturita' magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento. 2. Gli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) possono essere ammessi a sostenere l'esame di maturita' tecnica agraria della sezione ordinaria, a norma delle vigenti disposizioni, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale, a meno che il consiglio di classe, pur non deliberando tale promozione, pronunci espresso giudizio di ammissione a norma dell'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119, e del precedente art. 41.