Art. 47.
        Disposizioni particolari per la maturita' magistrale
                 e per la maturita' tecnica agraria
  1. E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturita'
magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di  esercitazioni
didattiche,  siano  ugualmente  ammessi a sostenere le prove di esame
qualora documentino motivi di impedimento.
  2. Gli alunni del quinto anno di corso  dell'istituto  agrario  con
specializzazione  in  viticoltura  ed enologia (durata sessennale del
corso) possono  essere  ammessi  a  sostenere  l'esame  di  maturita'
tecnica  agraria  della  sezione  ordinaria,  a  norma  delle vigenti
disposizioni,  subordinatamente  al  conseguimento  della  promozione
all'ultima  classe  del  corso sessennale per effetto dello scrutinio
finale, a meno che il consiglio di classe, pur non  deliberando  tale
promozione,   pronunci   espresso  giudizio  di  ammissione  a  norma
dell'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119, e del precedente  art.
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