Art. 49.
                        Seconda prova scritta
  1. Per gli  esami  di  maturita'  tecnica,  classica,  scientifica,
magistrale,  professionale, artistica, di arte applicata e di licenza
linguistica, la seconda prova scritta verte sulla  materia  indicata,
per  ciascun  tipo  di  maturita',  nella  colonna II della tabella A
allegata alla apposita ordinanza annuale.
  2. Laddove, per le materie oggetto  di  seconda  prova  scritta  di
maturita'  professionale  e  di  licenza linguistica, sia prevista la
lingua straniera, la scelta di essa e'  demandata  al  candidato,  il
quale  dovra' indicarla alla commissione giudicatrice entro il giorno
della prima prova scritta.