Art. 49. Seconda prova scritta 1. Per gli esami di maturita' tecnica, classica, scientifica, magistrale, professionale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica, la seconda prova scritta verte sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturita', nella colonna II della tabella A allegata alla apposita ordinanza annuale. 2. Laddove, per le materie oggetto di seconda prova scritta di maturita' professionale e di licenza linguistica, sia prevista la lingua straniera, la scelta di essa e' demandata al candidato, il quale dovra' indicarla alla commissione giudicatrice entro il giorno della prima prova scritta.