Art. 55.
                           Giudizio finale
  1.  La  commissione  giudicatrice  si  riunisce  entro  il   giorno
successivo  alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei
candidati  che  hanno  sostenuto  le  prove  scritte  suppletive.   I
commissari aggregati nominati a pieno titolo prendono parte, con voto
deliberativo,  a  tutte  le  operazioni di esame di tutti i candidati
della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 44 per
la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano, con
voto  meramente  consultivo,  alle  sole  operazioni  concernenti   i
candidati  per  i  quali  e'  stata necessaria la loro partecipazione
all'esame.
  2.  Nel  caso  di  commissioni  con  piu'  indirizzi,  a  tutte  le
operazioni  di  esame,  alla formulazione del giudizio di maturita' e
all'assegnazione del voto debbono partecipare tutti i  componenti  di
nomina  del  Ministero o del provveditore, i membri aggregati a pieno
titolo,  compresi  i  rappresentanti  di  classe  che   eventualmente
svolgano  anche  tale  funzione  e  i  membri  interni (questi ultimi
limitatamente ai candidati da essi rappresentati).
  3. Sulla base dei risultati delle prove del giudizio di  ammissione
agli esami, del curriculum degli studi e di ogni altro elemento a sua
disposizione,  la  commissione procede alla formulazione del motivato
giudizio, positivo o negativo, sulla maturita' di ciascun candidato e
provvede a ogni adempimento prescritto  dalla  legge  e  dalle  altre
disposizioni.
  4. Il giudizio, sia positivo che negativo, deve essere attentamente
e adeguatamente motivato. Alla sua formulazione concorrono:
    a)  il  curriculum  degli  studi  di scuola secondaria di secondo
grado;
    b) i giudizi analitici e  il  giudizio  sintetico  formulato  dal
consiglio di classe in sede di scrutinio di ammissione;
    c) i risultati delle prove scritte e i risultati del colloquio;
    d) ogni altro elemento a disposizione della commissione.
  Nel  caso dei candidati privatisti il secondo elemento citato viene
sostituito dai risultati conseguiti nelle prove integrative.
  Dai verbali deve risultare che la carriera scolastica, gli atti del
consiglio di classe  e  ogni  altro  documento  del  candidato  hanno
costituito   parte   integrante  delle  scelte  e  delle  valutazioni
effettuate dalla commissione.
  Dato l'obbligo della congrua motivazione, non sono  sufficienti  il
mero  richiamo formale e la sola citazione del curriculum degli studi
e delle prove di esame, in quanto occorre  che  la  commissione  dia,
nella  formulazione  del  giudizio,  una  precisa  valutazione  degli
elementi, motivando, con  logica  conseguenziale,  come  il  giudizio
stesso scaturisca, in modo armonioso, dagli elementi predetti.
  5.  Il  giudizio  di  maturita' e' integrato da un voto espresso da
tutti i componenti la commissione,  che  costituisce  il  momento  di
sintesi della valutazione di tutti gli elementi di cui la commissione
e'  in  possesso,  secondo  il  disposto  dell'art.  8 della legge n.
119/1969 e dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. Per i
candidati  dichiarati  maturi  il  voto  e'  unico  e  va espresso in
sessantesimi.
  6. Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi,  la
commissione  deve  giudicare,  sia  in  senso  positivo  sia in senso
negativo,  se  essi  possono  ottenere  l'ammissione  alla  frequenza
dell'ultima classe.
  7.  Nei  riguardi  dei candidati privatisti agli esami di maturita'
professionale dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, a
maggioranza semplice, se essi possano ottenere l'idoneita' all'ultima
classe, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970.
  8. I candidati privatisti agli esami di maturita' professionale che
non abbiano ottenuto la idoneita' all'ultima  classe  possono,  nella
sessione  autunnale,  sostenere  l'esame  di  idoneita' alla medesima
classe soltanto per  un  diverso  corso  post-qualifica,  sempreche',
ovviamente,  il diploma di qualifica di cui devono essere in possesso
ammetta l'iscrizione a tale diverso corso.