Art. 55. Giudizio finale 1. La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo prendono parte, con voto deliberativo, a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 44 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano, con voto meramente consultivo, alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali e' stata necessaria la loro partecipazione all'esame. 2. Nel caso di commissioni con piu' indirizzi, a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturita' e all'assegnazione del voto debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del provveditore, i membri aggregati a pieno titolo, compresi i rappresentanti di classe che eventualmente svolgano anche tale funzione e i membri interni (questi ultimi limitatamente ai candidati da essi rappresentati). 3. Sulla base dei risultati delle prove del giudizio di ammissione agli esami, del curriculum degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturita' di ciascun candidato e provvede a ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni. 4. Il giudizio, sia positivo che negativo, deve essere attentamente e adeguatamente motivato. Alla sua formulazione concorrono: a) il curriculum degli studi di scuola secondaria di secondo grado; b) i giudizi analitici e il giudizio sintetico formulato dal consiglio di classe in sede di scrutinio di ammissione; c) i risultati delle prove scritte e i risultati del colloquio; d) ogni altro elemento a disposizione della commissione. Nel caso dei candidati privatisti il secondo elemento citato viene sostituito dai risultati conseguiti nelle prove integrative. Dai verbali deve risultare che la carriera scolastica, gli atti del consiglio di classe e ogni altro documento del candidato hanno costituito parte integrante delle scelte e delle valutazioni effettuate dalla commissione. Dato l'obbligo della congrua motivazione, non sono sufficienti il mero richiamo formale e la sola citazione del curriculum degli studi e delle prove di esame, in quanto occorre che la commissione dia, nella formulazione del giudizio, una precisa valutazione degli elementi, motivando, con logica conseguenziale, come il giudizio stesso scaturisca, in modo armonioso, dagli elementi predetti. 5. Il giudizio di maturita' e' integrato da un voto espresso da tutti i componenti la commissione, che costituisce il momento di sintesi della valutazione di tutti gli elementi di cui la commissione e' in possesso, secondo il disposto dell'art. 8 della legge n. 119/1969 e dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. Per i candidati dichiarati maturi il voto e' unico e va espresso in sessantesimi. 6. Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possono ottenere l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe. 7. Nei riguardi dei candidati privatisti agli esami di maturita' professionale dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, a maggioranza semplice, se essi possano ottenere l'idoneita' all'ultima classe, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. 8. I candidati privatisti agli esami di maturita' professionale che non abbiano ottenuto la idoneita' all'ultima classe possono, nella sessione autunnale, sostenere l'esame di idoneita' alla medesima classe soltanto per un diverso corso post-qualifica, sempreche', ovviamente, il diploma di qualifica di cui devono essere in possesso ammetta l'iscrizione a tale diverso corso.