Art. 56.
                     Pubblicazione dei risultati
  1. L'esito degli  esami  e'  pubblicato,  per  tutti  i  candidati,
nell'albo  dell'istituto  sede  principale  della  commissione e, per
estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.
  2. Il giudizio di cui al precedente art.  55  e,  per  i  candidati
dichiarati  maturi,  anche  la  valutazione sull'orientamento ai fini
della  scelta  degli  studi  universitari,  vengono  comunicati   per
iscritto   a   richiesta   degli  interessati.  Pertanto,  giudizi  e
valutazioni devono essere riportati, a cura  della  commissione,  sui
registri di esame prima della chiusura in plichi sigillati degli atti
della commissione giudicatrice.
  3.  Nel caso in cui la commissione comprenda sedi aggiunte o aggre-
gate, anche di provincia diversa, copia del registro e'  inviata  per
estratto,  a cura della commissione, agli istituti di provenienza dei
candidati e ai competenti provveditori agli studi.
  4. Per gli esami di maturita' concernenti gli alunni  delle  classi
sperimentali  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, si richiamano le disposizioni impartite  con  il
decreto ministeriale che disciplina la materia.