Art. 56. Pubblicazione dei risultati 1. L'esito degli esami e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono. 2. Il giudizio di cui al precedente art. 55 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari, vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto, giudizi e valutazioni devono essere riportati, a cura della commissione, sui registri di esame prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice. 3. Nel caso in cui la commissione comprenda sedi aggiunte o aggre- gate, anche di provincia diversa, copia del registro e' inviata per estratto, a cura della commissione, agli istituti di provenienza dei candidati e ai competenti provveditori agli studi. 4. Per gli esami di maturita' concernenti gli alunni delle classi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, si richiamano le disposizioni impartite con il decreto ministeriale che disciplina la materia.