Art. 57. Diplomi. Certificazioni provvisorie 1. Ferma restando la competenza del presidente della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, il presidente medesimo deleghera' il capo d'istituto al rilascio dei diplomi stessi. 2. In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. 3. Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in unico esemplare; essi devono riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura: "Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore". 4. Esso perde tale efficacia quando, da parte delle autorita' scolastiche, sara' rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrera', peraltro, la restituzione del certificato provvisorio. 5. Le firme sui certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzati dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 6. Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturita' professionale per odontotecnico o per ottico ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformita' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella H, nonche' a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non puo' ritenersi valido per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico o di ottico, regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, deve essere apposta la seguente esplicita dicitura: "Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265". Analoga dicitura deve essere, del pari, inserita sul certificato provvisorio.