Art. 57.
                 Diplomi. Certificazioni provvisorie
  1. Ferma restando la competenza del  presidente  della  commissione
giudicatrice  al  rilascio  dei  diplomi,  nel  caso questi non siano
disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione
d'esame, il presidente medesimo  deleghera'  il  capo  d'istituto  al
rilascio dei diplomi stessi.
  2.  In  mancanza  di modelli di diploma sono rilasciati certificati
provvisori dal  capo  d'istituto  statale,  pareggiato  o  legalmente
riconosciuto di provenienza dei candidati.
  3.  Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati,
non possono essere rilasciati se non in unico esemplare; essi  devono
riportare  in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente
dicitura:
  "Il presente certificato viene  rilasciato  in  luogo  del  diploma
originale  del  quale  ha,  a  tutti  gli effetti di legge, lo stesso
valore".
  4. Esso perde tale  efficacia  quando,  da  parte  delle  autorita'
scolastiche,  sara'  rilasciato  il  diploma  originale,  per  la cui
consegna  occorrera',  peraltro,  la  restituzione  del   certificato
provvisorio.
  5.  Le  firme  sui certificati provvisori rilasciati dai capi degli
istituti  pareggiati  o   legalmente   riconosciuti   devono   essere
legalizzati  dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  6. Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e della  legge  11
dicembre  1969,  n.  910,  il  diploma di maturita' professionale per
odontotecnico o per ottico ha valore soltanto per  l'ammissione  alle
carriere di concetto, in conformita' del decreto del Presidente della
Repubblica  19 marzo 1970, n. 253, tabella H, nonche' a tutti i corsi
di laurea universitari. Esso, invece, non puo' ritenersi  valido  per
l'esercizio   dell'arte  sanitaria  di  odontotecnico  o  di  ottico,
regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, deve
essere apposta la seguente esplicita dicitura:
  "Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria
sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al  testo  unico  delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265".
  Analoga  dicitura  deve  essere, del pari, inserita sul certificato
provvisorio.