ART. 41. 
     (Divieto della pubblicita' ingannevole: criteri di delega). 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  84/450/CEE   deve
avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a) prevedere la competenza  di  una  Autorita'  garante  sia  per  la
sospensione che per il divieto della pubblicita' ingannevole che  per
l'adozione  dei  provvedimenti  necessari  per  l'eliminazione  degli
effetti; 
b) prevedere la legittimazione ad  adire  l'Autorita'  da  parte  dei
concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' degli  altri
soggetti pubblici interessati anche su denuncia del pubblico; 
c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni  defini-
tive  adottate  dall'Autorita'  avanti  il   giudice   amministrativo
nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva; 
d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorita' prevedendo
l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni  in  caso
di inotemperanza dell'operatore pubblicitario ed  adeguante  sanzioni
amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione  del
messaggio   pubblicitario   che   non   permette    l'identificazione
dell'operatore; 
e)  valorizzazione   gli   organismi   volontari   ed   autonomi   di
autodisciplina  e  la  loro   funzione   preventiva   prevedendo   la
sospensione della procedura avanti l'Autorita'  per  un  periodo  non
superiore a trenta giorni, in caso  di  ricorso  avanti  l'organo  di
autodisciplina; 
f)  regolare  la  pubblicita'  comparativa  fissandone  i  limiti  di
ammissibilita',  con  esclusione  di  ogni   forma   di   pubblicita'
ingannevole o sleale; 
g) riordinare le vigenti disposizioni relative  alla  pubblicita'  di
particolari categorie di prodotti; 
h) prevedere che in via regolamentare siano emanate disposizioni rel-
ative  alla  pubblicita'  di  alcune  categorie  di  prodotti   o   a
particolari modalita' di vendita e promozione,  che  non  siano  gia'
oggetto di disciplina normativa; 
i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario  in  materia  di
atti di concorrenza sleale, a norma  dell'articolo  2598  del  codice
civile. 
 
          Nota all'art. 41:
          -  La  direttiva 84/450 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
          n. 1.250 del 19 settembre 1984.