ART. 42. 
(Attuazione della direttiva  del  Consiglio  85/577/CEE  relativa  ai
contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega). 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverra' nel
rispetto dei seguenti principi: 
a) le garanzie previste  dalla  disciplina  dettata  dalla  direttiva
saranno  estese  ad  altre  vendite  negoziate   fuori   dei   locali
commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta  al  pubblico
stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate
per televisione o per mezzo di altri  strumenti  audiovisivi;  quelle
concluse  in  base  a  cataloghi  del  commerciante,  anche   se   il
consumatore ha avuto modo  di  consultarli  senza  la  presenza  d'un
rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una  visita
dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su  espressa  richiesta
del consumatore; 
b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle
norme dettate dal decreto legislativo sara'  prevista  la  competenza
territoriale inderogabile del giudice del luogo  di  residenza  o  di
domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato. 
 
          Nota all'art. 42:
          -  La  direttiva 85/577 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
          n. 1.372 del 31 dicembre 1985.