ART. 43. (Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovra' prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinera' le forme di controllo sull'osservanza del divieto.
Nota all'art. 43: - La direttiva 87/357/CEEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 71 del 10 settembre 1987, 2a serie speciale.