ART. 43. 
(Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute
                 e la sicurezza: criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  87/357/CEE  dovra'
prevedere   il   divieto   di   fabbricazione,   commercializzazione,
esportazione  ed  importazione   dei   prodotti   considerati   dalle
disposizioni  comunitarie  e  disciplinera'  le  forme  di  controllo
sull'osservanza del divieto. 
 
          Nota all'art. 43:
          -  La direttiva 87/357/CEEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 71 del 10 settembre 1987, 2a serie speciale.