ART. 44. 
              (Prezzi dei prodotti: criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE
avverra' in base al criterio di estendere, per i prezzi dei  prodotti
alimentari, l'obbligo di indicare  anche  il  prezzo  per  unita'  di
misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantita'  prestabilite,
fatte  salve  le  deroghe  espressamente  previste   dalla   predetta
direttiva del Consiglio 88/315/CEE  e  dalle  altre  disposizioni  in
materia. 
 
          Nota all'art. 44:
          - Le direttive  88/314  CEE  e  88/315/315/CEE  sono  state
          pubblicate  in  G.U.R.I. n. 63 del 18 agosto 1988, 2a serie
          speciale.