ART. 45. (Etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti criteri: a) le disposizioni gia' dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione delle merci; b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sara' precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore; c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coor- dinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalita'; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalita' di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 45: - Le direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE sono state pubblicate in G.U.R.L. n. 66 del 24 agosto 1989, 2a serie speciale. - Il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 da' attuazione alla direttiva 79/112/CEE relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e dalla relativa pubblicita' nonche' alla direttiva 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.