ART. 45. 
(Etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti: criteri  di
                              delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE
avverra' nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) le disposizioni gia' dettate  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per  tener  conto
della normativa sopravvenuta in  materia  di  produzione,  commercio,
controllo  e  vigilanza  sui  prodotti  alimentari,   eliminando   il
riferimento ai prodotti destinati  ad  un'alimentazione  particolare,
abrogando espressamente  le  disposizioni  in  contrasto  con  quelle
introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando  o  modificando
quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione
delle merci; 
b) il  significato  dei  termini  menzionati  nelle  direttive  sara'
precisato  in  quanto  necessario  per  una   maggiore   tutela   del
consumatore; 
c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coor-
dinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le  finalita';
ai fini dei controlli comunitari,  se  necessario,  le  modalita'  di
determinazione o individuazione  del  lotto  verranno  stabilite  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato. 
 
          Note all'art. 45:
          -  Le  direttive  89/395/CEE  e   89/396/CEE   sono   state
          pubblicate  in  G.U.R.L. n. 66 del 24 agosto 1989, 2a serie
          speciale.
          - Il D.P.R. 18 maggio 1982,  n.  322  da'  attuazione  alla
          direttiva   79/112/CEE   relativa   all'etichettatura   dei
          prodotti alimentari destinati al consumatore finale e dalla
          relativa  pubblicita'  nonche'  alla  direttiva   77/94/CEE
          relativa   ai   prodotti   alimentari   destinati   ad  una
          alimentazione particolare.