Art. 46 
              (Etichettatura dei prodotti del tabacco) 
 
  1. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro della sanita', saranno dettate, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche  per
il  condizionamento   e   l'etichettatura   dei   tabacchi   lavorati
conformemente  alle  prescrizioni  della  direttiva   del   Consiglio
89/622/CEE. L'entrata  in  vigore  delle  suddette  dispozioni  sara'
fissata, anche con successivo decreto, per una data anteriore  al  31
dicembre 1991 e comunque successiva a tre  mesi  dalla  pubblicazione
del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. La commercializzazione dei prodotti  del  tabacco  non  conformi
alle prescrizioni attuative della direttiva, esistenti al 31 dicembre
1991 secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al  comma  1,
e' consentita fino al 31 dicembre 1992 e fino al  31  dicembre  1993,
rispettivamente per le sigarette e per gli altri prodotti. 
  3. Salvo il disposto del comma 2, e' punito con  l'ammenda  fino  a
cinquanta milioni e l'arresto fino  ad  un  anno  chiunque  metta  in
commercio   o   comunque   commercializzi   tabacchi   lavorati   con
condizionamento privo: 
a) delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina; 
b) della avvertenza "nuoce gravemente alla salute"; 
c) delle avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette. 
  4. Le disposizioni tecniche di cui al  comma  1  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati
ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76. 
 
          Note all'art. 46:
          -  La  direttiva 89/622/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 5 del 18 gennaio 1990, 2a serie speciale.
          La legge 7 marzo  1985,  n.  76,  concerne  il  sistema  di
          imposizione fiscale sui tabacchi lavorati. L'art. 3 recita:
          "Art.  3.  -  Sono  assimilati  ai  sigari e ai sigaretti i
          prodotti costituiti parzialmente da  sostanze  diverse  dal
          tabacco,  ma  che rispondono agli altri criteri di cui alla
          lettera a) del secondo  comma  dell'art.  2,  a  condizione
          tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:
          1) di una fascia di tabacco naturale;
          2)  di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe
          di tabacco ricostituito;
          3) di una fascia di tabacco ricostituito.
          Sono assimilati alle sigarette  e  al  tabacco  da  fumo  i
          prodotti   costituiti   esclusivamente  o  parzialmente  da
          sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli  altri
          criteri  di  cui  alle  lettere  b)  e c) del secondo comma
          dell'art. 2.
          In deroga al presente comma, i prodotti che non  contengono
          tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno
          una funzione esclusivamente medica.
          Sono  assimilati  al  tabacco  da  fiuto  ed  al tabacco da
          masticare i prodotti costituiti arzialmente da sostanze di-
          verse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri  di
          cui alle lettere a) o e) del secondo comma dell'art. 2".