Art. 46 (Etichettatura dei prodotti del tabacco) 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanita', saranno dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 89/622/CEE. L'entrata in vigore delle suddette dispozioni sara' fissata, anche con successivo decreto, per una data anteriore al 31 dicembre 1991 e comunque successiva a tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. 2. La commercializzazione dei prodotti del tabacco non conformi alle prescrizioni attuative della direttiva, esistenti al 31 dicembre 1991 secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, e' consentita fino al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1993, rispettivamente per le sigarette e per gli altri prodotti. 3. Salvo il disposto del comma 2, e' punito con l'ammenda fino a cinquanta milioni e l'arresto fino ad un anno chiunque metta in commercio o comunque commercializzi tabacchi lavorati con condizionamento privo: a) delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina; b) della avvertenza "nuoce gravemente alla salute"; c) delle avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette. 4. Le disposizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.
Note all'art. 46: - La direttiva 89/622/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 5 del 18 gennaio 1990, 2a serie speciale. La legge 7 marzo 1985, n. 76, concerne il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati. L'art. 3 recita: "Art. 3. - Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 2, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente: 1) di una fascia di tabacco naturale; 2) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito; 3) di una fascia di tabacco ricostituito. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 2. In deroga al presente comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti arzialmente da sostanze di- verse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere a) o e) del secondo comma dell'art. 2".