Art. 34. 
               (Promozione e partecipazione a societa' 
                         da parte dell'Enel). 
1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre  1962,  n.
1643, gia' sostituito dalla  legge  18  dicembre  1973,  n.  856,  e'
sostituito dai seguenti: 
"L'Enel,  previa  autorizzazione  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  puo'   promuovere,   in   Italia   e
all'estero, la  costituzione  di  societa'  per  azioni  o  assumervi
partecipazioni, qualora esse abbiano per  oggetto  il  compimento  di
attivita' riconducibili ai fini propri dell'ente. 
Gli atti costitutivi e gli statuti delle societa' di cui  al  settimo
comma,  nonche'  le  eventuali  modifiche  degli   stessi,   dovranno
prevedere l'esercizio, da parte  dell'Enel,  delle  facolta'  di  cui
all'articolo  2458  del  codice  civile  e,  da  parte  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza  di
cui al secondo comma". 
 
          Nota all'art. 34:
          - Per il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 1643/1962
          v. nota all'art. 12.