Art. 36.
(Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo
industriale)
1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali
caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con
particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e
la popolazione residente nonche' alla specializzazione produttiva
dell'insieme delle imprese.
2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni
regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria,
del commecio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal
predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di
riferimento.
3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 e' consentito il
finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi
concernenti piu' imprese, in base a un contratto di programma
stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono
altresi' le priorita' degli interventi.
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della
vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici
economici.
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono,
nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi
medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di
attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale
scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni
imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali,
servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei
lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani
imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione
industriale.