Art. 36. 
(Distretti industriali di piccole  imprese  e  consorzi  di  sviluppo
                            industriale) 
1. Si definiscono distretti industriali le aree  territoriali  locali
caratterizzate da elevata  concentrazione  di  piccole  imprese,  con
particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle  imprese  e
la popolazione residente  nonche'  alla  specializzazione  produttiva
dell'insieme delle imprese. 
2. Le regioni, entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni
regionali  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura, sulla base di un decreto  del  Ministro  dell'industria,
del commecio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni  dal
predetto  termine,  che  fissa  gli  indirizzi  e  i   parametri   di
riferimento. 
3. Per le aree individuate ai sensi del  comma  2  e'  consentito  il
finanziamento,  da  parte  delle  regioni,  di  progetti   innovativi
concernenti piu'  imprese,  in  base  a  un  contratto  di  programma
stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali  definiscono
altresi' le priorita' degli interventi. 
4. I consorzi di sviluppo  industriale,  costituiti  ai  sensi  della
vigente  legislazione  nazionale  e  regionale,  sono  enti  pubblici
economici. 
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma  4  promuovono,
nell'ambito degli agglomerati  industriali  attrezzati  dai  consorzi
medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo  di
attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale
scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le  associazioni
imprenditoriali e con le camere di commercio, industria,  artigianato
e agricoltura, infrastrutture per l'industria,  rustici  industriali,
servizi  reali  alle  imprese,  iniziative  per  l'orientamento   dei
lavoratori,  dei  quadri  direttivi  e  intermedi   e   dei   giovani
imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla  produzione
industriale.