Art. 37 
     Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 
 
  1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) all'articolo 15: 
   1) al primo comma, le parole: "del contratto di cui al terzo comma 
   del successivo articolo 16" sono sostituite dalle altre: "del 
   contratto o di  emanazione  del  decreto  di  concessione  di  cui
all'articolo 16"; 
   2) dopo il primo comma, e' inserito il seguente: 
   "Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie 
   imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di 
   ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del 
   tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per 
   le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del 
   testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, 
   approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo
1978, n. 218, la predetta misura e' fissata al 25 per cento."; 
   3) al secondo comma, le parole: "nel contratto di cui all'articolo 
   seguente" sono  sostituite  dalle  altre:  "nel  contratto  o  nel
decreto di concessione di cui all'articolo 16"; 
b) all'articolo 16: 
   1) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti: 
   "Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non 
   eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni 
   previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le 
   agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro 
   dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  previo  parere
del comitato tecnico di cui al secondo comma. 
   Il decreto di concessione della agevolazioni determina 
   specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese 
   dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto 
   medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e 
   dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione 
   relativa alle richieste di finanziamento approvate  ai  sensi  del
comma precedente. 
   Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' 
   dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la 
   decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi 
   qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia
gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione."; 
   2) al quarto comma, dopo la parola: "contratto" sono  aggiunte  le
altre: "o al decreto di concessione". 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per
la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma  dell'articolo
16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto ai sensi del comma
1, lettera  b),  n.  1),  del  presente  articolo,  si  applicano  ai
programmi presentati successivamente alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  3.  I  crediti  nascenti  dai  finanziamenti   erogati   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  modificato  da
ultimo dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono  preferiti
ad ogni altri titolo di prelazione da qualsiasi causa  derivante,  ad
eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli  previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile  e  fatti  salvi  i  diritti
preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti e'  disposto  con  le
modalita' di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla  riscossione  delle  entrate  patrimoniali  dello
Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
 
          Note all'art. 37:
          -  Si  trascrive il testo vigente degli artt. 15 e 16 della
          legge n.   46/1982 cosi' come modificati  dalla  legge  qui
          pubblicata:
          "Art. 15. - Le disponibilita' del fondo fi cui all'articolo
          precedente    sono    destinate    alla   concessione   dei
          finanziamenti, di durata non  superiore  a  quindici  anni,
          comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento
          ad  un tasso di interesse pari al 15 per cento ed al 60 per
          cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e  di
          ammortamento  del  tasso di riferimento di cui all'articolo
          20 del decreto del Presidente della Repubblica  9  novembre
          1976,  n.  902,  vigente  alla  data  di  stipulazione  del
          contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui
          all'articolo 16.
          Per le domande di  agevolazione  persentate  da  piccole  e
          medie  imprese la misura del tasso di interesse nel periodo
          di ammortamento del finanziamento  e'  fissata  al  50  per
          cento  del  tasso di riferimento come definito ai sensi del
          primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di
          cui all'articolo  1  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  la
          predetta misura e' fissata al 25 per cento.
          Il  finanziamento  non  puo'  superare  l'80  per cento del
          previsto costo  del  programma  e  viene  erogato  per  gli
          importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto
          di   concessione  di  cui  all'articolo  16.    L'ammontare
          complessivo delle  erogazioni  effettuate  nel  periodo  di
          attuazione   nel   programma   non   puo'   superare  l'80%
          dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20  per  cento
          e'  erogato  dopo la presentazione di idonea documentazione
          attestante la avvenuta realizzazione del programma.
          Su motivata richiesta dell'impresa il fondo  puo'  erogare,
          in  luogo  di  una  quota non superiore al 50 per cento del
          finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della
          quota stessa, un contributo pari al  valore  attuale  della
          differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento
          calcolate  al tasso di riferimento e le corrispondenti rate
          di preammortamento e di  ammortamento  calcolate  al  tasso
          previsto dal contratto.
          Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al
          precedente    comma    viene    applicato   un   tasso   di
          attualizzazione  di  tre  punti  inferiori  al   costo   di
          provvista  vigente, sulla base del decreto del Ministro del
          tesoro previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente
          della Repubblica 9 novembre 1976,  n.  902,  alla  data  di
          stipulazione  del  contratto  di  cui  al  terzo  comma del
          successivo articolo 16.
          Il contributo di cui al precedente comma e' assoggettato al
          regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo  comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597, ed e' compreso nel rapporto proporzionale  di
          cui  agli  articoli  58  e  61  dello  stesso  decreto  del
          Presidente della Repubblica nel periodo di imposta  in  cui
          concorre alla formazione del reddito di impresa.
          Ai   fini  della  concessione  dei  benefici  previsti  dal
          presente  articolo  sono   escluse   le   spese   sostenute
          anteriormente ai due anni precedenti alla prestazione della
          domanda di ammissione ai benefici stessi".
          "Art.  16  -  Le  domande di concessione delle agevolazioni
          sono presentate, insieme  con  i  programmi,  al  Ministero
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  che
          provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate  dal
          CIPI.
          Gli  interventi  del fondo di cui al precedente articolo 14
          sono deliberati dal Ministro dell'Industria, del  commercio
          e  dell'artigianato,  previo  parere di un comitato tecnico
          composto dai membri indicati nel sesto comma  dell'articolo
          4  della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante
          designato dal Ministro delle partecipazioni  statali  e  da
          cinque   esperti  altamente  qualificati  nelle  discipline
          scientifiche   e   tecniche   attinenti   alle   produzioni
          industriali,   scelti   da   Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per
          il  coordinamento   delle   iniziative   per   la   ricerca
          scientifica  e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le
          condizioni e  le  modalita'  dell'intervento  e  stabilisce
          eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di
          cui al comma successivo.
          A   seguito  della  delibera  del  CIPI,  tra  il  Ministro
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          l'impresa viene stipulato anche in deroga alle disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato, un contratto in cui sono  specificati
          gli  impegni  dell'impresa  in ordine ad obiettivi, tempi e
          modalita'  di  realizzazione  del  programma,  nonche'  gli
          adempimenti  a  carico dell'impresa, i preventivi di spesa,
          le eventuali partecipazioni di altre imprese  anche  estere
          al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle
          agevolazioni,  la  revoca  o  l'interruzione dei benefici o
          l'applicazione di penali in caso di inadempienza.
          Per gli interventi relativi  a  programmi  comportanti  una
          spesa  non  eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano
          le disposizioni previste dai  commi  secondo  e  terzo  del
          presente  articolo  e  le  agevolazioni  sono  concesse con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cuo
          al secondo comma.
          Il  decreto  di  concessione  delle  agevolazioni determina
          specificamente gli elementi indicati al terzo  comma  e  le
          imprese  dovranno  sottoscrivere gli obblighi derivanti dal
          decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  invia  trimestralmente  al   CIPI   la
          documentazione  relativa  alle  richieste  di finanziamento
          approvate ai sensi del comma precedente.
          Il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni
          da  un  atto  di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla
          domanda o dai benefici concessi qualora la  stessa  impresa
          non   produca   le  informazioni  o  non  compia  gli  atti
          procedurali richiesti dall'amministrazione.
          L'impresa e'  tenuta  a  presentare  una  dichiarazione  da
          allegarsi  al contratto o al decreto di concessione, in cui
          attesti che non sta fruendo ne ha richiesto le agevolazioni
          previste dalle leggi 25 ottobre 1986, n. 1089, e 12  agosto
          1977,  n.  675, e successive modificazioni ed integrazioni,
          per  programmi  aventi  lo  stesso  oggetto  e  le   stesse
          finalita'.
          Le  modalita'  i  tempi e le procedure per la presentazione
          delle domande con la relativa documentazione e  quelli  per
          la  erogazione  delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti
          con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica.
          Gli  impiegati  di  spesa  sul  fondo  sono   assunti   con
          provedimento  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
          Gli ordini di pagamento sono emessi a  firma  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato o di un
          suo delegato.
          In caso di mancata  realizzazione  totale  o  parziale  del
          programma,  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato, previo parere del  comitato,  di  cui  al
          secondo  comma  del  presente  articolo,  puo'  revocare il
          provvedimento di  concessione  del  mutuo  e  l'impresa  e'
          tenuta  a  restituire  in  un'unica  soluzione la parte del
          debito residuo in  linea  capitale,  oppure  puo'  disporre
          l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.
          In  caso  di  inadempienza di minore rilevanza, il Ministro
          dell'industria del  commercio  e  dell'artigianato,  previo
          parere  del  comitato  di cui al secondo comma del presente
          articolo,  puo'  disporre  l'interruzione  dei  benefici  o
          l'applicazione delle penali previste dal contratto".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2751-bis del codice
          civile:
          "Art. 2751-bis (Crediti  per  retribuzioni  e  provvigioni,
          crediti  dei  coltivatori  diretti,  delle societa' od enti
          cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno  privilegio
          generale sui mobili i crediti riguardanti:
          1)   le  retribuzioni  dovute,  sotto  qualsiasi  forma  ai
          prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche'  il  credito del lavoratore per i danni conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
          2)  le  retribuzioni  dei  professinisti  e  di  ogni altro
          prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi  due
          anni di prestazione;
          3)  le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute
          per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per
          la cessazione del rapporto medesimo;
          4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario  che
          affittuario,   mezzadro,   colono,  soccidario  o  comunque
          compartecipante, per  i  corrispettivi  della  vendita  dei
          prodotti,  nonche'  i  crediti  del  mezzadro  o del colono
          indicati dall'art. 2765;
          5) i crediti dell'impresa artigiana  e  delle  societa'  od
          enti   cooperativi   di  produzione  e  di  lavoro,  per  i
          corrispettivi dei  servizi  pestati  e  della  vendita  dei
          manufatti".
          -  Il  testo  dell'art.  2  del R.D. 14 aprile 1910, n. 639
          (Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          relative  alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
          Stato) e' il seguente:
          "Art. 2. - Il precedimento  di  coazione  comincia  con  la
          ingiunzione,  la  quale  consiste  nell'ordine,  emesso dal
          competente ufficio dell'ente  creditore,  di  pagare  entro
          trenta  giorni,  sotto  pena degli atti esecutivi, la somma
          dovuta.
          La ingiunzione e' vidimata e resa  esecutoria  dal  pretore
          nella  cui  giurisdizione  risiede l'ufficio che la emette,
          qualunque sia la somma  dovuta;  ed  e'  notificata,  nella
          forma  delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto
          alla  pretura  o  da  un  usciere  addetto  all'Ufficio  di
          conciliazione.
          L'ufficiale   giudiziario   o   l'usciere  dell'Ufficio  di
          conciliazione   deve   restituire   all'Ufficio   emittente
          l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita
          notificazione.
          Per   la   intimazione   ai  debitori  d'ignoto  domicilio,
          residenza  o   dimora,   o   residenti   all'estero,   sono
          applicabili  le  norme stabilite dalla procedura civile per
          le citazioni.
          Per   la   effettuata    notificazione    e'    corrisposta
          all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la
          meta'  dei  diritti  spettanti,  giusta la tariffa vigente,
          agli ufficiali giudiziari delle preture.