Art. 37
Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46
1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole: "del contratto di cui al terzo comma
del successivo articolo 16" sono sostituite dalle altre: "del
contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui
all'articolo 16";
2) dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie
imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di
ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del
tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per
le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, la predetta misura e' fissata al 25 per cento.";
3) al secondo comma, le parole: "nel contratto di cui all'articolo
seguente" sono sostituite dalle altre: "nel contratto o nel
decreto di concessione di cui all'articolo 16";
b) all'articolo 16:
1) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
"Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non
eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni
previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le
agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere
del comitato tecnico di cui al secondo comma.
Il decreto di concessione della agevolazioni determina
specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese
dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto
medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione
relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del
comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la
decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi
qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia
gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.";
2) al quarto comma, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le
altre: "o al decreto di concessione".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per
la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'articolo
16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto ai sensi del comma
1, lettera b), n. 1), del presente articolo, si applicano ai
programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da
ultimo dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono preferiti
ad ogni altri titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad
eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti
dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti
preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti e' disposto con le
modalita' di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Note all'art. 37:
- Si trascrive il testo vigente degli artt. 15 e 16 della
legge n. 46/1982 cosi' come modificati dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 15. - Le disponibilita' del fondo fi cui all'articolo
precedente sono destinate alla concessione dei
finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni,
comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento
ad un tasso di interesse pari al 15 per cento ed al 60 per
cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di
ammortamento del tasso di riferimento di cui all'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del
contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui
all'articolo 16.
Per le domande di agevolazione persentate da piccole e
medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo
di ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per
cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del
primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di
cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la
predetta misura e' fissata al 25 per cento.
Il finanziamento non puo' superare l'80 per cento del
previsto costo del programma e viene erogato per gli
importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto
di concessione di cui all'articolo 16. L'ammontare
complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di
attuazione nel programma non puo' superare l'80%
dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento
e' erogato dopo la presentazione di idonea documentazione
attestante la avvenuta realizzazione del programma.
Su motivata richiesta dell'impresa il fondo puo' erogare,
in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del
finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della
quota stessa, un contributo pari al valore attuale della
differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento
calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate
di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso
previsto dal contratto.
Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al
precedente comma viene applicato un tasso di
attualizzazione di tre punti inferiori al costo di
provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del
tesoro previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di
stipulazione del contratto di cui al terzo comma del
successivo articolo 16.
Il contributo di cui al precedente comma e' assoggettato al
regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, ed e' compreso nel rapporto proporzionale di
cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica nel periodo di imposta in cui
concorre alla formazione del reddito di impresa.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dal
presente articolo sono escluse le spese sostenute
anteriormente ai due anni precedenti alla prestazione della
domanda di ammissione ai benefici stessi".
"Art. 16 - Le domande di concessione delle agevolazioni
sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che
provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate dal
CIPI.
Gli interventi del fondo di cui al precedente articolo 14
sono deliberati dal Ministro dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico
composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo
4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante
designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da
cinque esperti altamente qualificati nelle discipline
scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni
industriali, scelti da Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per
il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le
condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce
eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di
cui al comma successivo.
A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
l'impresa viene stipulato anche in deroga alle disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati
gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e
modalita' di realizzazione del programma, nonche' gli
adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa,
le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere
al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle
agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o
l'applicazione di penali in caso di inadempienza.
Per gli interventi relativi a programmi comportanti una
spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano
le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del
presente articolo e le agevolazioni sono concesse con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cuo
al secondo comma.
Il decreto di concessione delle agevolazioni determina
specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le
imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal
decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la
documentazione relativa alle richieste di finanziamento
approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni
da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla
domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa
non produca le informazioni o non compia gli atti
procedurali richiesti dall'amministrazione.
L'impresa e' tenuta a presentare una dichiarazione da
allegarsi al contratto o al decreto di concessione, in cui
attesti che non sta fruendo ne ha richiesto le agevolazioni
previste dalle leggi 25 ottobre 1986, n. 1089, e 12 agosto
1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse
finalita'.
Le modalita' i tempi e le procedure per la presentazione
delle domande con la relativa documentazione e quelli per
la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica.
Gli impiegati di spesa sul fondo sono assunti con
provedimento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un
suo delegato.
In caso di mancata realizzazione totale o parziale del
programma, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere del comitato, di cui al
secondo comma del presente articolo, puo' revocare il
provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa e'
tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del
debito residuo in linea capitale, oppure puo' disporre
l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.
In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, previo
parere del comitato di cui al secondo comma del presente
articolo, puo' disporre l'interruzione dei benefici o
l'applicazione delle penali previste dal contratto".
- Si trascrive il testo dell'art. 2751-bis del codice
civile:
"Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professinisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute
per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per
la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che
affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei
prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono
indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa' od
enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i
corrispettivi dei servizi pestati e della vendita dei
manufatti".
- Il testo dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639
(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato) e' il seguente:
"Art. 2. - Il precedimento di coazione comincia con la
ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal
competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro
trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma
dovuta.
La ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore
nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette,
qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella
forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto
alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di
conciliazione.
L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di
conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente
l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita
notificazione.
Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio,
residenza o dimora, o residenti all'estero, sono
applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per
le citazioni.
Per la effettuata notificazione e' corrisposta
all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la
meta' dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente,
agli ufficiali giudiziari delle preture.