Art. 37 Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 1. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15: 1) al primo comma, le parole: "del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16" sono sostituite dalle altre: "del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16"; 2) dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura e' fissata al 25 per cento."; 3) al secondo comma, le parole: "nel contratto di cui all'articolo seguente" sono sostituite dalle altre: "nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16"; b) all'articolo 16: 1) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti: "Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma. Il decreto di concessione della agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione."; 2) al quarto comma, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le altre: "o al decreto di concessione". 2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, introdotto ai sensi del comma 1, lettera b), n. 1), del presente articolo, si applicano ai programmi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, modificato da ultimo dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono preferiti ad ogni altri titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti e' disposto con le modalita' di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Note all'art. 37: - Si trascrive il testo vigente degli artt. 15 e 16 della legge n. 46/1982 cosi' come modificati dalla legge qui pubblicata: "Art. 15. - Le disponibilita' del fondo fi cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione dei finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento ed al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16. Per le domande di agevolazione persentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento e' fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura e' fissata al 25 per cento. Il finanziamento non puo' superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'articolo 16. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione nel programma non puo' superare l'80% dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento e' erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma. Su motivata richiesta dell'impresa il fondo puo' erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto. Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16. Il contributo di cui al precedente comma e' assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed e' compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo di imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa. Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla prestazione della domanda di ammissione ai benefici stessi". "Art. 16 - Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate dal CIPI. Gli interventi del fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti da Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo. A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza. Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cuo al secondo comma. Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione. L'impresa e' tenuta a presentare una dichiarazione da allegarsi al contratto o al decreto di concessione, in cui attesti che non sta fruendo ne ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1986, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalita'. Le modalita' i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Gli impiegati di spesa sul fondo sono assunti con provedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato, di cui al secondo comma del presente articolo, puo' revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa e' tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure puo' disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo. In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, puo' disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto". - Si trascrive il testo dell'art. 2751-bis del codice civile: "Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 2) le retribuzioni dei professinisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765; 5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa' od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi pestati e della vendita dei manufatti". - Il testo dell'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e' il seguente: "Art. 2. - Il precedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione. L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione. Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni. Per la effettuata notificazione e' corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la meta' dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.