Art. 38. 
                  (Coordinamento degli interventi) 
1. Il CIPI, all'uopo integrato con  il  Ministro  del  commercio  con
l'estero, con propria delibera, adottata  su  proposta  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  formula
direttive volte a coordinare gli  interventi  di  cui  alla  presente
legge con il complesso degli interventi anche  comunitari  in  favore
del sistema industriale nazionale. Il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  presenta  annualmente  al  CIPI   una
relazione, successivamente trasmessa al Parlamento,  sullo  stato  di
attuazione della presente legge.