Art. 38.
(Coordinamento degli interventi)
1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con
l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula
direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente
legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore
del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una
relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di
attuazione della presente legge.