Art. 38. (Coordinamento degli interventi) 1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge.