Art. 39. (Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale della produzione industriale, tenuto conto della necessita' di provvedere: a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato, cui e' preposto un dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale; b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o indirettamente collegate a quelle della Comunita' economica europea; c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione agli adempimenti connessi al controllo dell'attivita' di certificazione; d) al riordino degl uffici competenti nei settori merceologici; e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a supporto dell'azione amministrativa. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare successivamente al decreto di cui al comma 1, si provvede alla ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui allo stesso comma 1. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo le dotazioni organiche del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate entro il limite di 27 unita' secondo la seguente articolazione: a) n. 5 posti di ottavo livello; b) n. 5 posti di settimo livello; c) n. 7 posti di sesto livello; d) n. 6 posti di quinto livello; e) n. 3 posti di quarto livello; f) n. 1 posto di terzo livello. 4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, si provvede nel triennio 1991-1993 con le procedure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554n e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamento). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: (Omissis); d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; (Omissis).". - Il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1988, n. 185) reca: "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni". - La legge n. 554/1988 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1989, n. 1) reca: "Disposizioni in materia di pubblico impiego".