Art. 39. 
(Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale) 
1. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,  emanato
su  proposta   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  lettera  d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione
strutturale e funzionale della Direzione  generale  della  produzione
industriale, tenuto conto della necessita' di provvedere: 
a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e
l'artigianato, cui e' preposto un dirigente superiore con funzioni di
vice direttore generale; 
b)  al  riordinamento  degli  uffici  le  cui  competenze   risultino
direttamente o indirettamente  collegate  a  quelle  della  Comunita'
economica europea; 
c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in
relazione agli adempimenti connessi al  controllo  dell'attivita'  di
certificazione; 
d) al riordino degl uffici competenti nei settori merceologici; 
e) all'istituzione di un ufficio per  lo  sviluppo  delle  tecnologie
informatiche a supporto dell'azione amministrativa. 
2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato da emanare successivamente  al  decreto  di  cui  al
comma 1, si provvede alla ripartizione in divisioni  della  Direzione
generale di cui allo stesso comma 1. 
3. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo  le  dotazioni
organiche   del   Ministro   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato sono aumentate entro il limite di 27 unita'  secondo
la seguente articolazione: 
a) n. 5 posti di ottavo livello; 
b) n. 5 posti di settimo livello; 
c) n. 7 posti di sesto livello; 
d) n. 6 posti di quinto livello; 
e) n. 3 posti di quarto livello; 
f) n. 1 posto di terzo livello. 
4. Alla copertura dei posti di  cui  al  comma  3,  si  provvede  nel
triennio 1991-1993 con le procedure di mobilita' di  cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e 
successive 
modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n.  554n  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
 
          Note all'art. 39:
          - Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d),  della  legge
          n.   400/1988   (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
          "Art. 17 (Regolamento). - 1.  Con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
          (Omissis);
          d)    l'organizzazione    ed    il    funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
          (Omissis).".
          -  Il  D.P.C.M.  5  agosto  1988,  n. 325 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1988, n. 185) reca:  "Procedure
          per  l'attuazione  del  principio  di mobilita' nell'ambito
          delle pubbliche amministrazioni".
          - La legge n. 554/1988 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          2 gennaio 1989, n. 1) reca:  "Disposizioni  in  materia  di
          pubblico impiego".