Art. 40.
(Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949)
1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n.
949, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione
tecnologica e per la tutela ambientale".
Nota all'art. 40:
- Il testo vigente all'art. 17 della legge 949/1952, cosi'
come modificato da ultimo dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 17. - E' istituito l'"Istituto centrale per il
credito a medio termine a favore delle medie e piccole
industrie" (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con
personalita' giuridica, con sede in Roma.
L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed
aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio
termine e indicati ai sensi dell'art. 19, primo comma, al
fine di integrare le disponibilita' finanziarie, per le
operazioni di credito destinate:
a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di
impianti industriali;
b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di
semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie
in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione
e alla natura della produzione delle imprese industriali
che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano
provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione
di impianti;
c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle
imprese industriali in immobilizzazioni costituite
nell'ultimo biennio;
d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di
attrezzature delle imprese commerciali e delle opere
murarie necessarie per l'adattamento dei locali
all'esercizio commerciale;
e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22
dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed
integrazioni;
e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazine
tecnologica e per la tutela ambientale".