Art. 40. (Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949) 1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale".
Nota all'art. 40: - Il testo vigente all'art. 17 della legge 949/1952, cosi' come modificato da ultimo dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 17. - E' istituito l'"Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie" (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalita' giuridica, con sede in Roma. L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'art. 19, primo comma, al fine di integrare le disponibilita' finanziarie, per le operazioni di credito destinate: a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali; b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti; c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio; d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale; e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni; e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazine tecnologica e per la tutela ambientale".