Art. 40. 
          (Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949) 
1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio  1952,  n.
949, e successive modificazioni, e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
lettera: 
"e-bis)  al  finanziamento  degli  investimenti   per   l'innovazione
tecnologica e per la tutela ambientale". 
 
          Nota all'art. 40:
          - Il testo vigente all'art. 17 della legge 949/1952,  cosi'
          come modificato da ultimo dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  17.  -  E'  istituito  l'"Istituto  centrale  per il
          credito a medio termine a  favore  delle  medie  e  piccole
          industrie"  (Mediocredito),  ente  di diritto pubblico, con
          personalita' giuridica, con sede in Roma.
          L'Istituto provvede  al  finanziamento  degli  istituti  ed
          aziende  autorizzati  all'esercizio  del  credito  a  medio
          termine e indicati ai sensi dell'art. 19, primo  comma,  al
          fine  di  integrare  le  disponibilita' finanziarie, per le
          operazioni di credito destinate:
          a)  al  rinnovo,  all'ampliamento  o  alla  costruzione  di
          impianti industriali;
          b)  alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di
          semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie
          in relazione alle caratteristiche del ciclo di  lavorazione
          e  alla  natura  della produzione delle imprese industriali
          che, anche nel biennio  precedente  alla  domanda,  abbiano
          provveduto  al  rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione
          di impianti;
          c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti  dalle
          imprese    industriali   in   immobilizzazioni   costituite
          nell'ultimo biennio;
          d) al  rinnovo,  all'ampliamento  ed  all'apprestamento  di
          attrezzature   delle  imprese  commerciali  e  delle  opere
          murarie   necessarie   per   l'adattamento    dei    locali
          all'esercizio commerciale;
          e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22
          dicembre  1953,  n.  955,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni;
          e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazine
          tecnologica e per la tutela ambientale".