Art. 41. 
   (Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane) 
1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei
settori dell'artigianato,  la  Cassa  per  il  credito  alle  imprese
artigiane e' autorizzata a: 
a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo  delle
imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni  nelle
iniziative medesime o in enti, istituti e societa'; 
b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli
relativi  ai  servizi  finanziari,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949,  e
successive modificazioni; 
c) gestire fondi di agevolazione; 
d) estendere l'attivita' del Fondo centrale di garanzia di  cui  alla
legge 14 ottobre 1964, n.  1068,  e  successive  modificazioni,  alle
operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti  dai  consorzi  e
dalle cooperative artigiane di garanzia. 
2. Le forme e le condizioni degl interventi previsti nel comma 1 sono
stabilite nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto  del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Nota all'art. 41:
          - Il testo dell'art. 34, comma 6, della legge  949/1952  e'
          il seguente:
          -  "E'  fatto  divieto  alla Cassa di raccogliere risparmio
          sotto qualsiasi forma, e di effettuare  direttamente  nuove
          operazioni di finanziamento alle imprese artigiane".
          -  La legge n. 1068/1969 reca: "Istituzione presso la Cassa
          per il credito alle imprese artigiane di un Fondo  centrale
          di  garanzia  e  modifiche al capo VI della legge 25 luglio
          1952,  n.  949,  recante  provvedimenti  per  lo   sviluppo
          dell'economia e l'incremento della occupazione".