Art. 41. (Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane) 1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane e' autorizzata a: a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in enti, istituti e societa'; b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; c) gestire fondi di agevolazione; d) estendere l'attivita' del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia. 2. Le forme e le condizioni degl interventi previsti nel comma 1 sono stabilite nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 41: - Il testo dell'art. 34, comma 6, della legge 949/1952 e' il seguente: - "E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane". - La legge n. 1068/1969 reca: "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione".