Art. 41.
(Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane)
1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei
settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese
artigiane e' autorizzata a:
a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle
imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle
iniziative medesime o in enti, istituti e societa';
b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli
relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni;
c) gestire fondi di agevolazione;
d) estendere l'attivita' del Fondo centrale di garanzia di cui alla
legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, alle
operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e
dalle cooperative artigiane di garanzia.
2. Le forme e le condizioni degl interventi previsti nel comma 1 sono
stabilite nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 41:
- Il testo dell'art. 34, comma 6, della legge 949/1952 e'
il seguente:
- "E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio
sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove
operazioni di finanziamento alle imprese artigiane".
- La legge n. 1068/1969 reca: "Istituzione presso la Cassa
per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale
di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio
1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo
dell'economia e l'incremento della occupazione".