Art. 42. (Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato) 1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di 15 unita', facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di appartenenza. 2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato e' soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni.
Nota all'art. 42: - La legge n. 1404/1956, cosi' come modificata dalla legge n. 356/1958, dal d.-l. n. 65/1989, dal d.-l. n. 285/1980 convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1980, n. 441, disciplina la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. L'istituzione e l'attivita' dell'Ufficio liquidazione previsto dall'art. 1 della legge in esame sono state disciplinate con D.M. del 14 gennaio 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'8 febbraio 1957) e con D.M. dell'11 ottobre 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 30 ottobre 1957).