Art. 42.
(Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le
piccole industrie e l'artigianato)
1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', in
attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli
enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente
fino ad un massimo di 15 unita', facendone indicazione nominativa. Le
spese relative a detto personale restano a carico
dell'Amministrazione statale o dell'ente di appartenenza.
2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato e'
soppresso. Alle relative operazioni di liquidazione provvede il
Ministro del tesoro con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, e successive integrazioni.
Nota all'art. 42:
- La legge n. 1404/1956, cosi' come modificata dalla legge
n. 356/1958, dal d.-l. n. 65/1989, dal d.-l. n. 285/1980
convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1980, n.
441, disciplina la soppressione e messa in liquidazione di
enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi
forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale. L'istituzione e
l'attivita' dell'Ufficio liquidazione previsto dall'art. 1
della legge in esame sono state disciplinate con D.M. del
14 gennaio 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35
dell'8 febbraio 1957) e con D.M. dell'11 ottobre 1957
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 30 ottobre
1957).