Art. 42. 
(Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per  le
                 piccole industrie e l'artigianato) 
1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente  legge,  il
Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  puo',  in
attesa della revisione degli organici del  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento  autonomo,  nonche'  agli
enti pubblici anche economici, il comando  del  personale  occorrente
fino ad un massimo di 15 unita', facendone indicazione nominativa. Le
spese   relative    a    detto    personale    restano    a    carico
dell'Amministrazione statale o dell'ente di appartenenza. 
2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato  e'
soppresso. Alle  relative  operazioni  di  liquidazione  provvede  il
Ministro del tesoro con le modalita' di cui  alla  legge  4  dicembre
1956, n. 1404, e successive integrazioni. 
 
          Nota all'art. 42:
          - La legge n. 1404/1956, cosi' come modificata dalla  legge
          n.    356/1958, dal d.-l. n. 65/1989, dal d.-l. n. 285/1980
          convertito con modificazioni in legge  8  agosto  1980,  n.
          441,  disciplina la soppressione e messa in liquidazione di
          enti di diritto pubblico e di altri  enti  sotto  qualsiasi
          forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
          comunque interessanti la finanza statale.  L'istituzione  e
          l'attivita'  dell'Ufficio liquidazione previsto dall'art. 1
          della legge in esame sono state disciplinate con  D.M.  del
          14  gennaio 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35
          dell'8 febbraio 1957)  e  con  D.M.  dell'11  ottobre  1957
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  269 del 30 ottobre
          1957).