Art. 18. 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
a) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del  numero  2)
e' sostituito dal seguente: "invitare i contribuenti, indicandone  il
motivo, a comparire di persona o  per  mezzo  di  rappresentanti  per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento  nei  loro
confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la
cui copia sia stata acquisita a norma del numero  7),  o  rilevate  a
norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma."; 
b) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del  numero  5)
e'  sostituito  dal  seguente:  "richiedere  agli   organi   e   alle
Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non  economici,  alle
societa' ed enti di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
effettuano istituzionalmente riscossioni e  pagamenti  per  conto  di
terzi, ovvero attivita' di gestione  e  intermediazione  finanziaria,
anche in forma  fiduciaria,  la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
contrarie disposizioni legislative, statutarie  o  regolamentari,  di
dati e notizie relativi  a  soggetti  indicati  singolarmente  o  per
categorie."; 
c) nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) sono sostituiti
dai seguenti: 
"7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore  compartimentale
delle  imposte  dirette  ovvero,  per  la  Guardia  di  finanza,  del
comandante di zona, alle aziende e istituti  di  credito  per  quanto
riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione  postale  per
quanto attiene  ai  dati  relativi  ai  servizi  dei  conti  correnti
postali, ai libretti di deposito  ed  ai  buoni  postali  fruttiferi,
copia  dei  conti   intrattenuti   con   il   contribuente   con   la
specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali  conti,
comprese le garanzie prestate da terzi;  ulteriori  dati,  notizie  e
documenti di carattere specifico relativi agli stessi  conti  possono
essere richiesti con l'invio alle aziende e  istituti  di  credito  e
all'Amministrazione  postale  di  questionari  redatti   su   modello
conforme a quello approvato con decreto del Ministro  delle  finanze,
di concerto con il Ministro del  tesoro.  La  richiesta  deve  essere
indirizzata al responsabile della sede  o  dell'ufficio  destinatario
che ne da' notizia immediata al  soggetto  interessato;  la  relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati,  notizie  e
documenti relativi ad attivita'  svolte  in  un  determinato  periodo
d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di  lavoro
autonomo nominativamente indicati"; 
d) nel primo comma dell'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il seguente
numero: 
"8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere,  anche
in  copia  fotostatica,  atti  o  documenti   fiscalmente   rilevanti
concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente  e  a
fornire i chiarimenti relativi."; 
e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole ", nei casi e con  le
modalita' di cui all'art. 35," sono soppresse; 
f)  nel  terzo  comma,  secondo  periodo,  dell'articolo   33,   come
modificato dall'articolo 5, comma  15,  del  decreto-legge  3  maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  luglio
1991, n. 197, le parole "istruttorio", "nei confronti  dell'imputato"
e "anche al di fuori dei casi di deroga  previsti  dall'articolo  35"
sono soppresse; 
g) nel sesto comma dell'articolo 33 il primo  periodo  e'  sostituito
dai seguenti: "Gli accessi presso le aziende e istituti di credito  e
l'Amministrazione   postale   debbono   essere    eseguiti,    previa
autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle  imposte  dirette
ovvero, per la  Guardia  di  finanza,  del  comandante  di  zona,  da
funzionari  dell'Amministrazione  finanziaria   con   qualifica   non
inferiore a quella di funzionario tributario  e  da  ufficiali  della
Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni  e
le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile
della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e
di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al
soggetto  interessato.  Coloro  che  eseguono  le  ispezioni   e   le
rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti  devono  assumere
direttamente  le  cautele  necessarie  alla  riservatezza  dei   dati
acquisiti."; 
h) gli articoli 34 e 35 sono abrogati; 
i) il primo comma dell'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
"Se i documenti trasmessi a  norma  dell'articolo  32,  primo  comma,
numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applic la pena
pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico  dell'azienda
o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000  a  lire
10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte.  La
pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel
caso di omissione  dell'invio  dei  documenti.  Si  considera  omesso
l'invio avvenuto oltre il termine  di  cui  all'articolo  32,  ultimo
comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena e'
ridotta della meta'. Le stesse disposizioni si  applicano  anche  nel
caso di violazioni da parte delle societa' ed enti di assicurazione e
delle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e
pagamenti  per  conto  di  terzi  ovvero  attivita'  di  gestione   e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente
alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5)". 
2. Al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) e' sostituito dal
seguente: 
"2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti  o  professioni,
indicandone  il  motivo,  a  comparire  di  persona  o  a  mezzo   di
rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad  esclusione  dei
libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire  dati,
notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti  nei  loro
confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti,  la
cui copia sia stata acquisita a norma  del  numero  7)  del  presente
comma, ovvero rilevate a norma  dell'articolo  52,  ultimo  comma,  o
dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi  risultanti
dai conti sono posti a base delle  rettifiche  e  degli  accertamenti
previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non  dimostra  che
ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non  si  riferiscono  ad
operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli  acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza  rispettivemente
applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e
le risposte ricevute devono essere verbalizzate  a  norma  del  sesto
comma dell'articolo 52"; 
b) nel secondo comma dell'articolo 51, il primo periodo del numero 5)
e'  sostituito  dal  seguente:  "richiedere  agli   organi   e   alle
Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non  economici,  alle
societa' ed enti di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
effettuano istituzionalmente riscossioni e  pagamenti  per  conto  di
terzi, ovvero attivita' di gestione  e  intermediazione  finanziaria,
anche in forma  fiduciaria,  la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
contrarie disposizioni legislative, statutarie  o  regolamentari,  di
dati e notizie relativi  a  soggetti  indicati  singolarmente  o  per
categorie."; 
c) nel secondo comma dell'articolo 51, al numero 7), le parole ", nei
soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-bis
e con le modalita' ivi previste" sono sostituite dalle  seguenti:  ",
previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle  tasse  ed
imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del
comandante di zona"; 
d) nel secondo comma dell'articolo 51 al numero 7)  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: "La richiesta deve  essere  indirizzta  al
responsabile della  sede  o  dell'ufficio  destinatario  che  ne  da'
notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta  deve
essere inviata al titolare dell'ufficio procedente."; 
e) l'articolo 51-bis e' abrogato; 
f) nel primo comma dell'articolo 52, terzo periodo,  le  parole  "per
accedere nei locali destinati all'esercizio di  arti  o  professioni,
che non siano anche adibiti all'esercizio di attivita' commerciali  e
agricole, e in ogni caso" sono soppresse; 
g) nel primo comma dell'articolo 52 e' aggiunto in fine, il  seguente
periodo: "In ogni caso, l'accesso nei locali destinati  all'esercizio
di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare
dello studio o di un suo delegato."; 
h) nel terzo comma dell'articolo 52, dopo le parole ",  ripostigli  e
simili", sono aggiunte le seguenti: "e per l'esame di documenti e  la
richiesta di notizie relativamente ai quali e'  eccepito  il  segreto
professionale ferma restando la norma di  cui  all'articolo  103  del
codice di procedura penale."; 
i)  nell'undicesimo  comma  dell'articolo  52,  primo  periodo,  sono
soppresse  le  parole:  ",  nei  casi  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 51-bis."; 
l) nel primo comma, primo periodo, dell'articolo 63, come  modificato
dall'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,  le
parole: "agli articoli 51-bis e 52" sono sostituite  dalle  seguenti:
"agli articoli 51 e  52";  nel  primo  comma,  secondo  periodo,  del
medesimo  articolo  63,  le  parole:  "istruttorio",  "nei  confronti
dell'imputato" e "anche al di  fuori  dei  casi  di  deroga  previsti
dall'articolo 51-bis" sono soppresse. 
3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della legge  24
aprile 1980, n. 146, e' sostituito  dai  seguenti:  "L'autorizzazione
prevista dall'articolo 32, primo comma, numero  7),  e  dall'articolo
33, sesto comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  e  dall'articolo
51, secondo comma,  numero  7),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  e'
rilasciata  dal  direttore  del  servizio  centrale  degli  ispettori
tributari anche per i  funzionari  dell'Amministrazione  finanziaria,
con qualifica non  inferiore  a  quella  di  funzionario  tributario,
assegnati al servizio stesso. Le aziende  e  istituti  di  credito  e
l'Amministrazione postale sono  tenuti  a  informare  i  clienti  dei
controlli ad essi relativi effettuati  dal  servizio  centrale  degli
ispettori tributari". 
4. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste  dalle  norme
di cui al presente articolo, per le  richieste  e  per  gli  accessi,
devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e
corretto dei dati e  delle  notizie  raccolti  e  rilevanti  ai  fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto  o  delle  imposte
sui redditi. 
5. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o  notizie,  ovvero
li impiega a profitto altrui o ad  altrui  danno,  e'  punito,  fatta
salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa  da  lire
1.000.000 a lire 10.000.000, da irrogare  con  decreto  del  Ministro
delle  finanze,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  ai  sensi
dell'articolo 326 del codice penale. 
 
          Note all'art. 18:
             - Si trascrive il testo rispettivamente  degli  articoli
          32,  33  e  52 del D.P.R. n. 600/1973 come modificato dalla
          presente legge:
             "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento  dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
              1)  procedere  all'esecuzione  di  accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
              2) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni an-
          notate  nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma
          del numero 7), o rilevate a norma dell'art.  33, secondo  e
          terzo  comma.  I  singoli  dati  ed elementi risultanti dai
          conti  sono  posti  a  base  delle   rettifiche   e   degli
          accertamenti  previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il
          contribuente  non  dimostra  che  ne ha tenuto conto per la
          determinazione del reddito soggetto ad imposta  o  che  non
          hanno  rilevanza  allo  stesso fine; alle stesse condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse
          rettifiche  ed  accertamenti,  se  il  contribuente  non ne
          indica il soggetto beneficiario,  i  prelevamenti  annotati
          negli   stessi  conti  e  non  risultanti  dalle  scritture
          contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente  o
          dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto ad avere copia del verbale;
              3) invitare i contribuenti, indicandone  il  motivo,  a
          esibire  o  trasmettere  atti e documenti rilevanti ai fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di  cui  al  successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          titolo  III  puo'  essere richiesta anche l'esibizione o la
          trasmissione  dei  bilanci  o  rendiconti  e  dei  registri
          indicati negli articoli 16, 17, 18 e 19;
              4)  inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
          e  notizie  di  carattere  specifico  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento   nei   loro   confronti,  con  invito  a
          restituirli compilati e firmati;
              5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni  dello
          Stato,  agli  enti pubblici non economici, alle societa' ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano  istituzionalmente  riscossioni  e pagamenti per
          conto  di   terzi,   ovvero   attivita'   di   gestione   e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione, anche in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente  alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio  e  all'individuazione   del   soggetto   tenuto   a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere fornite, a seconda della richiesta,  cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione  non  si  applica  all'Istituto  centrale   di
          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le  rivelazioni  loro  connesse  dalla  legge,  e, salvo il
          disposto del numero 7), all'Amministrazione  postale,  alle
          aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto  riguarda  i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta  del  risparmio  e   all'esercizio   del   credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
              7)  richiedere,  previa  autorizzazione  dell'ispettore
          compartimentale  delle  imposte  dirette  ovvero,  per   la
          Guardia  di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
          istituti di credito per quanto riguarda i  rapporti  con  i
          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
          dati  relativi  ai  servizi  dei conti correnti postali, ai
          libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi,  copia
          dei   conti   intrattenuti   con  il  contribuente  con  la
          specificazione di tutti i rapporti inerenti  o  connessi  a
          tali   conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da  terzi;
          ulteriori dati, notizie e documenti di carattere  specifico
          relativi  agli  stessi  conti  possono essere richiesti con
          l'invio   alle   aziende   e   istituti   di   credito    e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello  conforme  a  quello  approvato  con  decreto   del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da' notizia immediata al soggetto interessato; la  relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente;
               8) richiedere ai soggetti  indicati  nell'articolo  13
          dati,  notizie  e documenti relativi ad attivita' svolte in
          un determinato periodo d'imposta nei confronti di  clienti,
          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente
          indicati;
               8- bis ) invitare ogni altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti
          relativi".
             "Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -   Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le  disposizioni dell'art.   52 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n. 633.
             Gli uffici delle  imposte  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione presso le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
          direttamente i dati e le notizie  ivi  previste  presso  le
          aziende  e  istituti di credito e l'amministrazione postale
          allo scopo di rilevare direttamente i  dati  e  le  notizie
          relative  ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
          del n. 7) dello stesso art. 32 e  non  trasmessa  entro  il
          termine  previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo
          scopo  di  rilevare  direttamente  la  completezza   o   la
          esattezza,  allorche'  l'ufficio abbia fondati sospetti che
          le pongano in dubbio, dei dati e  notizie  contenuti  nella
          copia  dei  conti  trasmessa,  rispetto  a tutti i rapporti
          intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto  di
          credito o l'Amministrazione postale.
             La  Guardia  di  finanza  coopera  con  gli uffici delle
          imposte per l'acquisizione e il reperimento degli  elementi
          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la
          repressione delle  violazioni  delle  leggi  sulle  imposte
          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta
          degli uffici secondo le norme e  con  le  facolta'  di  cui
          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle
          norme che disciplinano il segreto utilizza e trasmette agli
          uffici delle imposte documenti, dati  e  notizie  acquisiti
          direttamente  o  riferiti  ed ottenuti dalle altre Forze di
          polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
             Ai fini del necessario coordinamento  dell'azione  della
          Guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui  si
          debba  procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
          generale delle imposte dirette e il comando generale  della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali.
             Gli uffici finanziari  e  i  comandi  della  Guardia  di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni  e
          verifiche intraprese.  L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione   di   specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere i risultati dei  controlli  eventualmente  gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle verifiche l'ufficio o il comando che li  ha  eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
             Gli accessi presso le aziende e istituti  di  credito  e
          l'Amministrazionepostale  debbono  essere  eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette ovvero, per la Guardia di finanza,  del  comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e da ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di  grado  non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile al soggetto interessato.
           Coloro che  eseguono  le  ispezioni  e  le  rilevazioni  o
          vengono  in  possesso  dei  dati  raccolti  devono assumere
          direttamente le cautele necessarie  alla  riservatezza  dei
          dati  acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto con il Ministro del tesoro,  sono  determinate  le
          modalita'  di  esecuzione  degli  accessi  con  particolare
          riferimento  al  numero  massimo  dei  funzionari  e  degli
          ufficiali da impegnare per ogni accesso, al rilascio e alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione, alle condizioni di tempo,  che  non  devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in  cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e   alla
          redazione dei processi verbali".
             "Art.  52  (Violazioni  degli  obblighi delle aziende di
          credito). - Se i documenti trasmessi a norma  dell'articolo
          32,  primo  comma, numero 7), non rispondono al vero o sono
          incompleti si applica la pena pecuniaria da lire  3.000.000
          a  lire  30.000.000  a  carico  dell'azienda  o istituto di
          credito e la pena  pecuniaria  da  lire  1.000.000  a  lire
          10.000.000  a  carico  di  coloro che hanno sottoscritto le
          risposte. La pena  a  carico  dell'azienda  o  istituto  di
          credito  si  applica anche nel caso di omissione dell'invio
          dei documenti. Si considera omesso l'invio  avvenuto  oltre
          il  termine  di  cui  all'articolo 32, ultimo comma; ove il
          ritardo non sia superiore a quindici  giorni,  la  pena  e'
          ridotta  della  meta'.  Le stesse disposizioni si applicano
          anche nel caso di violazioni da  parte  delle  societa'  ed
          enti   di  assicurazione  e  delle  societa'  ed  enti  che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto   di   terzi   ovvero   attivita'   di   gestione   e
          intermediazione finanziaria,  anche  in  forma  fiduciaria,
          relativamente  alle richieste di cui all'articolo 32, primo
          comma, numero 5).
             In caso di recidiva nelle infrazioni  di  cui  al  comma
          precedente,  puo'  essere  disposto  lo  scioglimento degli
          organi amministrativi dell'azienda o istituto; in  caso  di
          eccezionale  gravita' puo' essere revocata l'autorizzazione
          all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore.
             Nel caso in cui le infrazioni previste nel  primo  comma
          si  riferiscono  a  richieste  rivolte  dagli  uffici delle
          imposte all'amministrazione postale,  si  applica  la  pena
          pecuniaria  di lire 600.000 a lire 6.000.000 a carico delle
          persone      responsabili       secondo       l'ordinamento
          dell'amministrazione stessa.
             -  Si  trascrive  il  testo  degli artt. 51, 52 e 63 del
          D.P.R. n.  633/1972, come modificati dalla presente legge:
             "Art.   51   (Attribuzioni   e   poteri   degli   uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto    controllano    le
          dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai
          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
          provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle
          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
          degli obblighi relativi alla fatturazione  e  registrazione
          delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli
          altri obblighi stabiliti dal presente  decreto;  provvedono
          alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
          dichiarazioni presentate e  l'individuazione  dei  soggetti
          che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
          base di criteri selettivi fissati annualmente dal  Ministro
          delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita'
          operativa degli uffici stessi.
             Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
             1)  procedere  all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni e
          verifiche ai sensi dell'art. 52;
            2) invitare i soggetti che  esercitano  imprese,  arti  o
          professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture,  ad esclusione dei libri e dei registri in corso
          di  scritturazione,  o  per   fornire   dati,   notizie   e
          chiarimenti  rilevanti  ai fini degli accertamenti nei loro
          confronti anche ralativamente alle operazioni annotate  nei
          conti,  la cui copia sia stata acquisita a norma del numero
          7)  del   presente   comma,   ovvero   rilevate   a   norma
          dell'articolo  52,  ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
          comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono
          posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti
          dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra  che
          ne  ha  tenuto  conto  nelle  dichiarazioni  o  che  non si
          riferiscono ad operazioni  imponibili;  sia  le  operazioni
          imponibili  sia  gli  acquisti  si  considerano  effettuati
          all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o  che
          avrebbe  dovuto  essere  applicata. Le richieste fatte e le
          risposte ricevute devono essere verbalizzate  a  norma  del
          sesto comma dell'articolo 52;
             3)  inviare  ai  soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni, con invito a restituirli compitali e  firmati,
          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico rilevanti  ai  fini  dell'accertamento,anche  nei
          confronti di loro clienti e fornitori;
             4)  inviare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere,
          anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi  a
          determinate  cessioni  di  beni  o  prestazioni  di servizi
          ricevute ed  a  fornire  ogni  informazione  relativa  alle
          operazioni stesse;
             5)  richiedere  agli organi e alle Amministrazioni dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti   di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti  che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto   di   terzi,   ovvero   attivita'   di   gestione  e
          intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,  al
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative, statutarie o regolarmentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con  gli  assicurati  del  ramo  vita,  prossono
          essere  richiesti  dati  e notizie attinenti esclusivamente
          alla durata del contratto di  assicurazione,  all'ammontare
          del  premio  e  alla  individuazione  del soggetto tenuto a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.  Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica  e  agli  ispettorati  del  lavoro  per   quanto
          riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo
          il  disposto  del  n. 7), all'Amministrazione postale, alle
          aziende  e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta  del  risparmio  e   all'esercizio   del   credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
             6)   richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali;
             7)  richiedere  previa   autorizzazione   dell'ispettore
          compartimentale  delle  tasse  ed  imposte  indirette sugli
          affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di
          zona alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda
          i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale  per
          quanto  attiene  ai  dati  relativi  ai  servizi  dei conti
          correnti postali,  ai  libretti  di  deposito  e  ai  buoni
          postali  fruttiferi,  copia  dei  conti intrattenuti con il
          contribuente con la  specificazione  di  tutti  i  rapporti
          inerenti  o connessi a tali conti comprese le garanzie pre-
          state da terzi;  ulteriori  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico   relativi   agli  stessi  conti  possono  essere
          richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
          con  l'invio  alle  aziende  e  istituti   di   credito   e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello  conforme  a  quello  approvato  con  decreto   del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.
             Gli inviti e le richieste di  cui  al  precedente  comma
          devono  essere  fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore  a  quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
          n. 7), non inferiore a sessanta  giorni.  Il  termine  puo'
          essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
          dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
          dal  competente  ispettore compartimentale. Si applicano le
          disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
          600,  e  successive modificazioni. La richiesta deve essere
          indirizzata  al  responsabile  della  sede  o  dell'ufficio
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente".
             "Art.  52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di impiegati dell'Amministrazione  finanziaria  nei  locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali, verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni  altra
          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
          e  per  la  repressione   dell'evazione   e   delle   altre
          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono
          essere muniti di apposita autorizzazione che ne  indica  lo
          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
          Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche  ad
          abitazione,   e'   necessaria  anche  l'autorizzazione  del
          procuratore della Repubblica.
             L'accesso  in  locali  diversi  da  quelli  indicati nel
          precedente   comma    puo'    essere    eseguito,    previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in caso di gravi  indizi  di  violazioni  delle  norme  del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove  delle  violazioni.  In
          ogni  caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di
          arti o professioni dovra' essere eseguito in  presenza  del
          titolare dello studio o di un suo delegato.
             E'   in   ogni   caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse, casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili,  e  per
          l'esame di
           documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali
          e'  eccepito  il  segreto  professionale  ferma restando la
          norma di cui  all'articolo  103  del  codice  di  procedura
          penale.
             L'ispezione  documentale  si  estende  a  tutti i libri,
          registri, documenti e scritture che si trovano nei  locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
             I libri, registri,  scritture  e  documenti  di  cui  e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
             Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale  da
          cui  risultino  le  ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il
          motivo della mancata sottoscrizione.   Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia.
             I  documenti  e  le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto  nel  verbale,  nonche'  in   caso   di   mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.  I  libri  e  i  registri   non   possono   essere
          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne eseguire copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le  cautele
          atte  ad  impedire  l'alterazione  o  la sottoscrizione dei
          libri e dei registri.
             Le disposizioni dei commi precedenti si applicano  anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci o altri beni  viaggianti  su  autoveicoli  e  natanti
          adibiti al trasporto per conto terzi.
             In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che  si  avvalgano di sistemi meccanografici, elettronici e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale.
             Se il contribuente dichiara che le scritture contabile o
          alcune  di  esse  si  trovano  presso  altri  soggetti deve
          esibire un'attestazione  dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione non e' esibita e se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma.
             Gli   uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  hanno
          facolta' di disporre l'accesso di propri  impiegati  muniti
          di    apposita    autorizzazione    presso   le   pubbliche
          amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)  dell'art.  51
          allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi
          previste  e,  presso  le  aziende  e  istituti di credito e
          l'Amministrazione   postale   allo   scopo   di    rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui
          copia sia stata richiesta a norma del n.  7)  dello  stesso
          art.   51   e  non  trasmessa  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente la completezza  o  la  esattezza  dei  dati  e
          notizie,  allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le
          pongano  in  dubbio,  contenuti  nella  copia   dei   conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribunte  con  le  aziende  e  istituiti  di  credito  e
          l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni
          dell'ultimo comma dell'art. 33 del  D.P.R.    29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni".
             "Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). - La
          Guardia  di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul
          valore aggiunto per l'acquisizione e il  reperimento  degli
          elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per
          la  repressione  delle  violazioni  del  presente  decreto,
          procedendo di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  degli
          uffici,  secondo  le  norme  e  con le facolta' di cui agli
          artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e  trasmettendo
          agli  uffici  stessi  i  relativi  verbali e rapporti. Essa
          inoltre, previa autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria
          in   relazione  alle  norme  che  disciplinano  il  segreto
          utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e  notizie
          acquisiti  direttamente  o riferiti ed ottenuti dalle altre
          Forze di polizia,  nell'esercizio  dei  poteri  di  polizia
          giudiziaria.
             Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia di  finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  Direzione
          generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
          e   il   Comando  generale  della  Guardia  di  finanza  e,
          nell'ambito  delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
          Ispettorati e degli Uffici e i Comandi territoriali.
             Gli uffici finanziari  e  i  comandi  della  Guardia  di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi presso gli
          stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva
          comunicazione  delle  ispezioni  e  verifiche   intraprese.
          L'ufficio  o  il  comando  che riceve la comunicazione puo'
          richiedere all'organo che sta eseguendo  l'ispezione  o  la
          verifica    l'esecuzione   di   determinati   controlli   e
          l'acquisizione  di  determinati  elementi  utili  ai   fini
          dell'accertamento.
             -  Si  riporta l'art. 11 della legge del 24 aprile 1980,
          n.  146,  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria
          1980), come modificato dalla presente legge:
             "Art.  11.  -  Organi  del  servizio   degli   ispettori
          tributari  sono  il direttore del servizio e il comitato di
          coordinamento.
             Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal
          Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  30  giugno 1972, n. 748, ad un ispettore
          scelto nell'ambito di una terna indicata  dagli  ispettori.
          Il  direttore  del servizio e' preposto all'amministrazione
          del personale nonche' alla esecuzione  delle  delibere  del
          comitato  di  coordinamento;  provvede  alla gestione delle
          spese di funzionamento nei limiti del fondo  stanziato  per
          il  servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico
          capitolo, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze.
             Il  comitato  di coordinamento e' composto dal direttore
          del servizio che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli
          ispettori stessi, da un ufficiale superiore  della  guardia
          di  finanza, scelto dal Ministro delle finanze in una terna
          proposta dal comando generale  della  guardia  di  finanza,
          nonche'  dal  direttore  generale delle imposte dirette, da
          quello delle tasse e imposte  indirette  sugli  affari,  da
          quello  delle  dogane e delle imposte indirette e da quello
          degli affari generali e del personale.
             Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive
          emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme  per
          il  proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta
          i  criteri  per  la  programmazione  ed  il   coordinamento
          dell'attivita' degli ispettori; riferisce periodicamente al
          Ministro  sull'attivita' svolta dal servizio; comunica agli
          uffici finanziari competenti gli elementi emersi a  seguito
          delle  attivita'  esercitate  dagli ispettori a norma delle
          lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 9; for-
          mula  proposte  al  Ministro  per  la  predisposizione  dei
          programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti
          a  carico  del  personale  dell'Amministrazione finanziaria
          responsabile di irregolarita' penali o amministrative rela-
          tive nell'espletamento dell'attivita' di controllo.
             Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera
          a)  del  secondo  comma  dell'articolo  9  con  i poteri di
          vigilanza e di controllo attribuiti al personale  direttivo
          dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle suc-
          cessive  lettere  b)  e  c) dello stesso comma con i poteri
          attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, e
          dalle altre leggi  di  imposta.  L'autorizzazione  prevista
          dall'articolo  32,  primo comma, numero 7), e dall'articolo
          33,  sesto  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni, e dall'articolo 51,  secondo  comma,  numero
          7),  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni, e' rilasciata dal
          direttore del servizio centrale degli  ispettori  tributari
          anche  per  i  funzionari dell'Amministrazione finanziaria,
          con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di   funzionario
          tributario,  assegnati  al  servizio  stesso.  Le aziende e
          istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti
          a informare  i  clienti  dei  controlli  ad  essi  relativi
          effettuati dal servizio centrale degli ispettori trubutari.
             Gli  ispettori  devono osservare il segreto d'ufficio ed
          astenersi relativamente ad affari nei quali essi  stessi  o
          loro   parenti  od  affini  hanno  interesse;  non  possono
          esercitare attivita'  professionali  o  di  consulenza  ne'
          ricoprire    uffici    pubblici    di    qualiasi   natura.
          L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza
          dall'incarico".
             - Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
             "Art. 326 (Rivelazione e  utilizzazione  di  segreti  di
          ufficio).  - Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata
          di un pubblico servizio che,  violando  i  doveri  inerenti
          alle  funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
          qualita', rileva  notizie  di  ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere   segrete  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni.
             Se  l'agevolazione  e'  soltanto  colposa, si applica la
          reclusione fino a un anno.
             Il pubblico ufficiale o  la  persona  incaricata  di  un
          pubblico  servizio,  che, per procurare a se' o ad altri un
          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente
          di  notizie  di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
          e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni.  Se  il
          fatto  e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni".