Art. 19. 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
a) nell'articolo 5, primo comma, dopo il numero  1)  e'  inserito  il
seguente: 
"1-bis) l'elenco nominativo dei soci di  societa'  a  responsabilita'
limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore
all'esercizio sociale"; 
b) nell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro  delle  finanze
puo' disporre, anche limitatamente ad alcune categorie  o  classi  di
soggetti, che la dichiarazione di cui all'articolo  7  o  particolari
elenchi nominativi  in  essa  inclusi,  vengano  presentati,  con  le
modalita' e nei termini  stabiliti  nello  stesso  decredo,  mediante
l'invio di supporti magnetici predisposti  sulla  base  di  programmi
elettronici    forniti    o     prestabiliti     dall'Amministrazione
finanziaria."; 
c) nell'articolo 32, primo comma, il secondo periodo del numero 3) e'
sostituito dai  seguenti:  "Ai  soggetti  obbligati  alla  tenuta  di
scritture contabili secondo  le  disposizioni  del  titolo  III  puo'
essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o  rendiconti  e  dei
libri o registri previsti dalle  disposizioni  tributarie.  L'ufficio
puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone  ricevuta,  per
un periodo non superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso."; 
d) nell'articolo 36 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"I  soggetti  pubblici  incaricati  istituzionalmente   di   svolgere
attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali
civili e amministrativi che, a  causa  o  nell'esercizio  delle  loro
funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come
violazioni tributarie devono  comunicarli  direttamente  ovvero,  ove
previste,  secondo  le  modalita'  stabilite   da   leggi   o   norme
regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al  comando  della
Guardia di finanza competente in relazione al  luogo  di  rilevazione
degli   stessi,   fornendo   l'eventuale   documentazione   atta    a
comprovarli."; 
e) nell'articolo 53 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione,  previsto  dal  quarto
comma dell'articolo 36, e' punita con  la  pena  pecuniaria  da  lire
100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del  Ministro  delle
finanze."; 
f) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 69. - (Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti)  -  1.  Il
Ministro delle finanze dispone  annualmente  la  pubblicazione  degli
elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato
dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli
globali a sorteggio a norma delle  vigenti  disposizioni  nell'ambito
dell'attivita'  di  programmazione  svolta  dagli  uffici   nell'anno
precedente. 
2. Negli elenchi deve essere specificato  se  gli  accertamenti  sono
definitivi o in contestazione e devono essere indicati,  in  caso  di
rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. 
3. Negli elenchi sono compresi tutti i  contribuenti  che  non  hanno
presentato la dichiarazione dei redditi, nonche' i  contribuenti  nei
cui confronti sia  stato  accertato  un  maggior  reddito  imponibile
superiore a 10 milioni  di  lire  e  al  20  per  cento  del  reddito
dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore  a
50 milioni di lire. 
4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31  dicembre
dell'anno successivo a quello di  presentazione  delle  dichiarazioni
dei redditi, forma per ciscun comune, i seguenti  elenchi  nominativi
da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: 
a)  elenco  nominativo  dei  contribuenti  che  hanno  presentato  la
dichiarazione dei redditi; 
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali,
arti e professioni. 
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze  sono  annualmente
stabiliti i termini e le modalita' per la formazione degli elenchi di
cui al comma 4. 
6. Gli elenchi sono depositati per la durata  di  un  anno,  ai  fini
della consultazione da  parte  di  chiunque,  sia  presso  lo  stesso
ufficio delle  imposte  sia  presso  i  comuni  interessati.  Per  la
consultazione non sono dovuti i tributi speciali di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche,  i  dati
potranno essere  trasmessi  su  supporto  magnetico  ovvero  mediante
sistemi telematici". 
 
          Note all'art. 19:
             -  Il  testo degli artt. 5, 8, 32, 36 e 53 del D.P.R. n.
          600/1973,  come  modificato  dalla  presente  lege,  e'  il
          seguente:
             "Art.   5  (Allegati  alla  dichiarazione  dei  soggetti
          all'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche).  -  I
          soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          devono allegare alla dichiarazione:
              1)  l'elenco  nominativo  degli  amministratori  o,  in
          mancanza,  l'elenco  di coloro che rispondono personalmente
          delle obbligazioni  del  soggetto,  con  l'indicazione  del
          comune   di   residenza   anagrafica  e  dell'indirizzo  di
          ciascuno;
             1-bis)  l'elenco  nominativo  dei  soci  di  societa'  a
          responsabilita'  limitata  con l'indicazione del periodo di
          partecipazione se inferiore all'esercizio sociale;
              2)  la  copia, sottoscritta a norma del successivo art.
          8, del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o
          del rendiconto corredata con le copie delle relazioni degli
          amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di
          approvazione;
              3) le distinte delle azioni acquistate e vendute  e  di
          quelle  date  e  prese  a  riporto nel corso del periodo di
          imposta. Nelle distinte presentate dalle  aziende  e  dagli
          istituti  di  credito  non  devono essere incluse le azioni
          acquistate e vendue nelle funzioni di  intermediazione  nei
          trasferimenti   ne'   quelle   date   e   prese  a  riporto
          nell'esercizio del credito;
              4) le attestazioni comprovanti i  versamenti  d'imposta
          eseguiti  entro  il  termine stabilito per la presentazione
          della dichiarazione;
              5) i certificati e le  attestazioni  di  cui  al  primo
          comma  dell'art.  3  se  ne  ricorrono  i  presupposti.  Il
          certificato non deve essere  allegato  per  gli  interessi,
          premi e altri frutti di cui al primo, secondo e terzo comma
          dell'art. 26.
             Il   bilancio   o   rendiconto  deve  essere  redatto  e
          presentato anche dai soggetti che non vi  sono  tenuti  per
          legge  o  per  statuto.  Se  dal conto dei profitti e delle
          perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli
          altri   elementi   necessari    per    la    determinazione
          dell'imponibile  secondo  le disposizioni di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  598,
          gli  elementi  stessi  devono  essere  indicati in apposito
          prospetto.
             Gli enti  indicati  alla  lettera  c)  dell'art.  2  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 598, devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n.
          2) del primo comma,  soltanto  il  bilancio  relativo  alle
          attivita' commerciali eventualmente esercitate. Il bilancio
          non  deve  essere presentato dagli enti ammessi alla tenuta
          della contabilita' semplificata ai sensi degli artt.  18  e
          20, che non abbiano optato per il regime ordinario.
             Le   societa'  e  gli  enti  indicati  alla  lettera  d)
          dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.  598,  devono
          allegare  alla  dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo
          comma,  soltanto  il  bilancio  relativo   alle   attivita'
          esercitate  nel  territorio  dello  Stato  mediante stabili
          organizzazioni. Non sono obbligati alla  presentazione  del
          bilancio  le societa' semplici e le societa' o associazioni
          equiparate ne' gli enti non commerciali che non  esercitano
          nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che sono
          ammessi  alla  tenuta  della  contabilita'  semplificata ai
          sensi degli artt. 18 e 20 e non abbiano optato per  il  re-
          gime ordinario".
             "Art.    8    (Redazione    e    sottoscrizione    delle
          dichiarazioni). - Le dichiarazioni devono essere redatte, a
          pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati
          con decreto del Ministro per le  finanze  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             Gli   stampati  possono  essere  ritirati  gratuitamente
          presso gli uffici  comunali  ovvero  acquistati  presso  le
          rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il
          Ministro per le finanze puo' stabilire che la distribuzione
          sia  fatta  direttamente  dagli  uffici  delle  imposte. Il
          Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli  stampati
          posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.
             La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta, a pena di
          nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
          legale o negoziale.
             La dichiarazione  dei  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche  deve  essere  sottoscritta, a pena di nullita', da
          rappresentante  legale  e  in  mancanza  da   chi   ne   ha
          l'amministrazione  anche  di  fatto, o da un rappresentante
          negoziale.
             La dichiarazione delle societa' e  degli  enti  soggetti
          all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche, presso i
          quali  esiste  un  organo   di   controllo,   deve   essere
          sottoscritta   anche   dalle   persone   fisiche   che   lo
          costituiscono o dal  presidente  se  si  tratta  di  organo
          collegiale.  La  dichiarazione priva di tale sottoscrizione
          e' valida,  salva  l'applicazione  della  sanzione  di  cui
          all'art. 53.
            Con  il  decreto  previsto  dal  primo comma, il Ministro
          delle finanze puo' disporre, anche limitatamente ad  alcune
          categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui
          all'articolo  7  o  particolari  elenchi nominativi in essa
          inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini
          stabiliti  nello  stesso  decreto,  mediante   l'invio   di
          supporti  magnetici  predisposti  sulla  base  di programmi
          elettronici  forniti  o  prestabiliti  dall'Amministrazione
          finanziaria".
             "Art.  32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
              1) procedere all'esecuzione  di  accessi,  ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
              2)  invitare  i  contribuenti, indicandone il motivo, a
          comparire di persona o  per  mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire  dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
          nei loro confronti  anche  relativamente  ai  rapporti  con
          altri  soggetti, che hanno dato luogo alle operazioni anno-
          tate nei conti, la cui copia sia stata  acquisita  a  norma
          del  successivo  n.  7),  o  rilevate a norma dell'art. 33,
          secondo comma. I singoli dati ed  elementi  risultanti  dai
          conti   sono   posti   a  base  delle  rettifiche  e  degli
          accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40  e  41  se  il
          contribuente  non  dimostra  che  ne ha tenuto conto per la
          determinazione del reddito soggetto ad imposta  o  che  non
          hanno  rilevanza  allo  stesso fine; alle stesse condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse
          rettifiche  ed  accertamenti,  se  il  contribuente  non ne
          indica il soggetto beneficiario,  i  prelevamenti  annotati
          negli   stessi  conti  e  non  risultanti  dalle  scritture
          contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          risultare  da verbale sottoscritto anche dal contribuente o
          dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
          motivo della mancata  sottoscrizione.  Il  contribuente  ha
          diritto ad avere copia del verbale;
              3)  invitare  i  contribuenti, indicandone il motivo, a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del
          titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
              4)  inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
          e  notizie  di  carattere  specifico  rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento   nei   loro   confronti,  con  invito  a
          restituirli compitali e firmati;
              5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti
          pubblici, alle societa' ed enti di  assicurazione  ed  agli
          enti    e   societa'   che   effettuano   istituzionalmente
          riscossioni  e   pagamenti   per   conto   di   terzi,   la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative, statutarie o regolamentari, di dati e  notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata del contratto di  assicurazione,  all'ammontare  del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.  Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le rilevazioni loro  commesse  dalla  legge,  e,  salvo  il
          disposto  del  n.  7),  all'Amministrazione  postale,  alle
          aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto  riguarda  i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta   del   risparmio   e  all'esercizio  del  credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
              6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri  pubblici  ufficiali.  Le  copie  e gli estratti, con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente;
              7)  richiedere,  nei  soli  casi  di  deroga al segreto
          bancario indicati dall'art.  35  e  con  le  modalita'  ivi
          previste,  alle  aziende  e  istituti di credito per quanto
          riguarda i rapporti con  i  clienti  e  all'Amministrazione
          postale  per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei
          conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni
          postali  fruttiferi,  copia  dei  conti intrattenuti con il
          contribuente con la  specificazione  di  tutti  i  rapporti
          inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie pre-
          state  da  terzi;  ulteriori  dati  e  notizie di carattere
          specifico  relativi  agli  stessi  conti   possono   essere
          richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
          con   l'invio   alle   aziende  e  istituti  di  credito  e
          all'Amministrazione  postale  di  questionari  redatti   su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro;
              8)   richiedere  alle  societa',  enti  e  imprenditori
          commerciali indicati nel primo comma dell'art.  13  dati  e
          notizie   relativi   alle   vendite,  agli  acquisti,  alle
          forniture e alle corresponsioni  a  titolo  di  compenso  e
          rimborso  spese  verificatisi  in  un  determinato  periodo
          d'imposta con  clienti,  fornitori,  prestatori  di  lavoro
          autonomo nominativamente indicati.
             Gli  inviti  e  le richieste di cui al presente articolo
          devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla  data
          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per
          l'adempimento, che non puo' essere inferiore  a  15  giorni
          ovvero  per  il  caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il
          termine puo' essere prorogato  per  un  periodo  di  tranta
          giorni  su  istanza dell'azienda o istituto di credito, per
          giustificati    motivi,    dal     competente     ispettore
          compartimentale.
             "Art.   36  (Trasmissione  di  atti  e  notizie).  -  Le
          societa',  comprese  quelle  in  nome   collettivo   e   in
          accomandita  semplice,  e  gli  enti diversi dalle societa'
          soggetti all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
          devono  inviare  all'ufficio  delle  imposte competente per
          l'accertamento, entro tre mesi, copia dell'atto costitutivo
          e delle deliberazioni che lo modificano. La  presentazione,
          nei  casi  in cui e' richiesto l'atto pubblico, deve essere
          effettuata a cura del pubblico ufficiale  che  ha  ricevuto
          l'atto.  Per  gli  atti soggetti ad iscrizione nel registro
          delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione.
             Nello stesso  termine  i  soggetti  indicati  nel  comma
          precedente  devono  dare  comunicazione  all'ufficio  delle
          imposte della variazione  dell'indirizzo  della  loro  sede
          legale    o    amministrativa    nonche'    della   stabile
          organizzazione in Italia se hanno sede all'estero.
             Gli amministratori delle societa'  ed  enti  di  cui  al
          primo   comma  devono,  entro  trenta  giorni,  inviare  al
          competente ufficio delle imposte copia della deliberarzione
          o del provvedimento con il quale la societa'  o  l'ente  e'
          posto in liquidazione.
             I  soggetti  pubblici  incaricati  istituzionalmente  di
          svolgere attivita' ispettive o  di  vigilanza  nonche'  gli
          organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa
          o  nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza
          di  fatti  che   possono   configurarsi   come   violazioni
          tributarie  devono  comunicarli  direttamente  ovvero,  ove
          previste,  secondo  le modalita' stabilite da leggi o norme
          regolamentari  per  l'inoltro  della  denuncia  penale,  al
          comando della Guardia di finanza competente in relazione al
          luogo  di  rivelazione  degli  stessi, fornendo l'eventuale
          documentazione atta a comprovarli".
             "Art. 53. (Altre violazioni). - Sono punite con la  pena
          pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000:
              1)  l'omissione  delle  comunicazioni  richieste  dagli
          uffici delle imposte ai sensi del  n.  5)  dell'art.  32  o
          l'invio  di  tali  comunicazioni  con dati incompleti o non
          veritieri;
              2) la mancata restituzione dei questionari previsti  al
          n. 4) e al n. 7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con
          risposte incomplete o non veritiere;
              3)  la inottemperanza all'invito di comparizione di cui
          al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta  fatta
          dagli   uffici  delle  imposte  nell'esercizio  dei  poteri
          indicati nello stesso articolo;
              4) ogni altra  violazione  di  obblighi  stabiliti  dal
          presente  decreto  e  dalle  norme  relative  alle  singole
          imposte sui redditi.
             La stessa pena pecunaria si applica a carico  di  coloro
          che  nelle  ipotesi  previste nel quarto comma dell'art. 15
          del decreto del, Presidente della Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  597, e nel quarto comma, lettera d), dell'art. 1
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, attestino fatti non ripondenti al vero, senza
          pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili
          per   la   formazione,   il   rilascio   e  l'uso  di  tali
          attestazioni.
             L'inosservanza dell'obbligo di  comunicazione,  previsto
          dal  quarto  comma  dell'articolo 36, e' punita con la pena
          pecunaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare  con
          decreto del Ministro delle finanze.
             -  Il  D.P.R. n. 648/1972 reca: "Riordinamento dei fondi
          di previdenza e armonizzazione delle  tabelle  dei  tributi
          speciali".