Art. 20. 
1. All'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
a) il primo periodo del primo comma e' sostituito dai  seguenti:  "Il
Ministro  delle  finanze  dispone  annualmente  la  pubblicazione  di
elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta  sul
valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento  ai  sensi
degli articoli  54  e  55.  Sono  ricompresi  nell'elenco  solo  quei
contribuenti che non hanno  presentato  la  dichiarazione  annuale  e
quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di  oltre
un  decimo  a  quella  dovuta  ovvero   un'eccedenza   detraibile   o
rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante."; 
b) nel secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli
elenchi sono in ogni caso depositati per la durata  di  un  anno,  ai
fini della consultazione da parte di chiunque, sia  presso  l'ufficio
che  ha  proceduto  alla  loro  formazione,  sia  presso   i   comuni
interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi  speciali
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
648."; 
c) il terzo comma e' abrogato; 
d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
"Gli  stessi  uffici  pubblicano,  inoltre,  un  elenco   cronologico
contenente i  nominativi  dei  contribuenti  che  hanno  richiesto  i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli  che  li  hanno
ottenuti". 
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
605,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), le  parole  "domande  di
iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od
estintivi della proprieta' o di altri diritti reali relativamente  ai
possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unita'
di diporto soggette ad iscrizioni nei registri  tenute  dagli  uffici
marittimi o  dagli  uffici  della  motorizzazione  civile  -  sezione
nautica; domande di iscrizioni e note  di  trascrizione  al  Registro
aeronautico nazionale, relativamente  ai  possessori  di  aeromobili"
sono sostituite dalle seguenti: "domande  di  iscrizione  e  note  di
trascrizione  di  atti  costitutivi,  traslativi  o  estintivi  della
proprieta'  o  di  altri  diritti   reali   di   godimento,   nonche'
dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti  ed  unita'
da diporto, o quote di essi,  soggette  ad  iscrizione  nei  registri
tenuti dagli uffici marittimi o  dagli  uffici  della  motorizzazione
civile - sezione nautica; domande di  iscrizione  di  aeromobili  nel
Registro  aeronautico  nazionale,  note  di  trascrizione   di   atti
costitutivi, traslativi o  estintivi  della  proprieta'  o  di  altri
diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti
ad   iscrizione   nel   Registro   aeronautico   nazionale,   nonche'
dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione  nei
registri tenuti  dal  direttore  della  circoscrizione  di  aeroporto
competente"; 
b) nell'articolo 7, dopo il quinto comma, e' inserito il seguente: 
"Le aziende e gli istituti di  credito  e  l'Amministrazione  postale
nonche' le societa' fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati  identificativi,
compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro
rapporti di conto o  deposito  o  che  comunque  possa  disporre  del
medesimo."; 
c)  nell'articolo  13,  ottavo  comma,  dopo   le   parole   "Se   le
comunicazioni  previste   dall'articolo   7   e   dal   terzo   comma
dell'articolo 16" sono inserite le seguenti: "nonche' dal primo e dal
terzo comma dell'articolo 20"; 
d)  nell'articolo  16,  terzo   comma,   le   parole   "terzo   comma
dell'articolo 21", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 
"terzo e quarto comma dell'articolo 21"; 
e) il primo comma dell'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
"Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici  devono  comunicare
all'anagrafe tributaria gli estremi  dei  contratti  di  appalto,  di
somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e
non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione."; 
f) nell'articolo 20, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
"I soggetti indicati nell'articolo  29  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, che hanno operato le  relative  ritenute  di  acconto,
devono  trasmettere   all'anagrafe   tributaria   gli   elenchi   dei
percipienti ai quali sono stati  corrisposti  compensi  o  emolumenti
assoggettati a ritenute d'acconto. Con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  verranno  stabiliti
il contenuto, i termini e le  modalita'  della  comunicazione  per  i
soggetti di cui al primo comma del citato articolo 29. Per i soggetti
di cui al quarto comm dello stesso articolo, il contenuto, i  termini
e le modalita' della comunicazione saranno stabiliti con decreto  del
Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze."; 
g) nell'articolo 21, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
"Gli uffici marittimi,  gli  uffici  della  motorizzazione  civile  -
sezione nautica, il Registro aeronautico  nazionale  e  la  direzione
della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono  entro  il  31
dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note  di
trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f)  dell'articolo
6, relativamente navi, galleggianti, unita' da diporto ed  aeromobili
risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991  nei  registri  da
essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal
fine i soggetti interessati  debbono  comunicare  il  proprio  codice
fiscale ai predetti uffici entro  il  30  giugno  1992.  In  caso  di
mancata  comunicazione  si  applica  la  pena   pecuniaria   prevista
all'articolo 13". 
3.  Al  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio  1991,  n.  202,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. Le evidenze di cui  ai  commi  1  e  2  devono  essere  tenute  a
disposizione  dell'Amministrazione  finanziaria  per  cinque  anni  e
trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di
cui all'articolo 7."; 
b) nell'articolo 7, comma 1, dopo le parole "per l'adempimento  degli
obblighi, nonche' per" sono soppresse le parole: "la richiesta e". 
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite,  con
il  massimo  di  elementi  di  riservatezza,  la  destinazione  e  le
modalita' delle comunicazioni da parte delle aziende ed  istituti  di
credito  e  dell'Amministrazione  postale  nonche'   delle   societa'
fiduciarie  e  di  ogni  altro  intermediario  finanziario  dei  dati
identificativi, compreso il codice  fiscale,  di  ogni  soggetto  che
intrattenga con loro rapporti di conto  o  deposito  o  che  comunque
possa disporre del  medesimo,  nonche'  i  criteri  per  le  relative
utilizzazioni. 
5. Le modificazioni introdotte, con la lettera b)  del  comma  2  del
presente articolo, all'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si applicano anche ai  rapporti
di conto o deposito in essere alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, anche se istituiti precedentemente. 
 
          Note all'art. 20:
             - Si trascrive il testo dell'art. 66- bis del D.P.R.  n.
          633/1972 come modificato dalla presente legge:
             Art.    66-bis    (Pubblicazione    degli   elenchi   di
          contribuenti).  -  Il  Ministro   delle   finanze   dispone
          annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei
          cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha
          proceduto  a  rettifica  o  ad  accertamento ai sensi degli
          articoli 54 e 55. Sono  ricompresi  nell'elenco  solo  quei
          contribuenti  che  non  hanno  presentato  la dichiarazione
          annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta
          inferiore  di  oltre  un  decimo  a  quella  dovuta  ovvero
          un'eccedenza  detraibile  o rimborsabile superiore di oltre
          un decimo a quella spettante.";
             Negli   elenchi   deve   essere   specificato   se   gli
          accertamenti  sono  definitivi  o  in  contestazione e deve
          essere indicato, in caso di rettifica, anche il  volume  di
          affari dichiarato dai contribuenti.
             Gli  uffici  dell'imposta  sul valore aggiunto formano e
          pubblicano  annualmente  per  ciascuna  provincia  compresa
          nella  propria  circoscrizione  un  elenco  nominativo  dei
          contribuenti che hanno presentato la dichiarazione  annuale
          ai   fini   dell'imposta   sul   valore  aggiunto,  con  la
          specificazione, per ognuno, del  volume  di  affari.    Gli
          elenchi  sono  in  ogni caso depositati per la durata di un
          anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia
          presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia
          presso i comuni interessati. Per la consultazione non  sono
          dovuti  i tributi speciali di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  648.";
             "Gli  stessi  uffici  pubblicano,  inoltre,  un   elenco
          cronologico  contenente  i  nominativi dei contribuenti che
          hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
          e di quelli che li hanno ottenuti".
             - Si trascrive il testo degli articoli 6, 7, 13, 16,  20
          e  21  del  D.P.R.  n.  605/1973,  come  rettificato  dalla
          presente legge:
             "Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato  il  numero
          di  codice  fiscale).  -  Il  numero di codice fiscale deve
          essere indicato nei seguenti atti:
               a) fatture e documenti equipollenti  emessi  ai  sensi
          delle  norme  concernenti  l'imposta  sul  valore aggiunto,
          relativamente all'emittente;
               b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma
          del presente articolo, degli atti da registrare in  termine
          fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari
          degli  effetti  giuridici  immediati dell'atto, esclusi gli
          atti degli organi giurisdizionali e quelli  elencati  nella
          tabella  allegata  al  presente decreto. Il Ministro per le
          finanze ha facolta', con  proprio  decreto,  di  aggiungere
          all'elenco  atti  dai  quali non risultino fatti o rapporti
          giuridici indicativi di capacita' contributiva o  escludere
          atti   dai  quali  risultino  fatti  o  rapporti  giuridici
          indicativi di capacita' contributiva. Non  e'  obbligatoria
          l'indicazione  del numero di codice fiscale nelle richieste
          di  registrazione  degli  atti  pubblici  formati  e  delle
          scritture  private  autenticate  prima del 1› gennaio 1978,
          nelle scritture private non autenticate presentate  per  la
          registrazione  prima  di  tale  data, nonche' nelle note di
          trascrizione   da    prodursi    al    pubblico    registro
          automobilistico  per gli atti stipulati fino al 28 febbraio
          1978 relativamente ai veicoli gia'  iscritti  nel  pubblico
          registro automobilistico;
               c)  comunicazioni  allo  schedario generale dei titoli
          azionari,  relativamente  alla   societa'   emittente,   ai
          soggetti  da  cui  provengono  se  diversi  dalla  societa'
          emittente, agli intestatari  o  cointestatari  del  titolo,
          nonche'  agli  altri  soggetti  per cui tale indicazione e'
          richiesta  nel  modello  di  comunicazione  approvato   con
          decreto  del  Ministro  per le finanze. Non e' obbligatoria
          l'indicazione  del   numero   di   codice   fiscale   nelle
          comunicazioni  allo  schedario generale dei titoli azionari
          che concernono pagamenti di dividendi  o  altre  operazioni
          effettuati anteriormente al 1› gennaio 1978;
               d)  dichiarazioni  dei  redditi  previste  dalle norme
          concernenti l'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
          l'imposta  sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta
          locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti
          d'imposta  ed  i  certificati  attestanti  le ritenute alla
          fonte operate dagli stessi, relativamente  ai  soggetti  da
          cui  provengono  ed  agli altri soggetti in esse indicati o
          indicati  in  elenchi  nominativi  la  cui  allegazione  e'
          prescritta  da  leggi  tributarie.  Per i soggetti indicati
          nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei  relativi
          certificati,  l'indicazione del numero di codice fiscale e'
          limitata ai soggetti  per  i  quali  e'  stata  operata  la
          ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione
          del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e'
          limitata alle persone che hanno redditi  propri;  richieste
          di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti
          e   relative   certificazioni   degli   uffici  finanziari,
          limitatamente alle persone che hanno redditi propri.  Nelle
          dichiarazioni,   nelle  richieste  di  certificazione,  nei
          certificati   e   negli   elenchi   non   e'   obbligatoria
          l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per
          i  quali  il  rapporto  con i soggetti da cui provengono e'
          cessato  anteriormente  al  1›   gennaio   1978;   non   e'
          obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei
          certificati  rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo
          comma,  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.   600   dalle
          amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale  per le somme corrisposte e le ritenute
          operate per il  periodo  precedente  il  1›  gennaio  1978;
          distinte  e  bollettini  di  conto  corrente  postale per i
          versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte
          e delle imposte sui redditi, relativamente ai  soggetti  da
          cui  provengono  i versamenti; bollettini di conto corrente
          postale per il pagamento delle imposte dirette  iscritte  a
          ruolo,  relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti
          di delega alle aziende di  credito  previsti  dall'art.  17
          della   legge   2  dicembre  1975,  n.  576  e  conseguenti
          attestazioni di pagamento rilasciate  dalle  aziende  dele-
          gate,   relativamente   ai   soggetti   deleganti;  atti  e
          comunicazioni da inviare  agli  uffici  distrettuali  delle
          imposte   dirette  a  norma  dell'art.  36  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti  in  essi
          indicati;    domande   e   note   di   voltura   catastale,
          relativamente ai soggetti interessati. Non e'  obbligatoria
          l'indicazione  del numero di codice fiscale nelle domande e
          note di voltura relative ad  atti  pubblici  formati  ed  a
          scritture  private  autenticate anteriormente al 1› gennaio
          1978; dichiarazioni e relativi allegati da presentare  agli
          effetti  dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai
          soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti  in  essi
          indicati.  Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da
          allegare alle dichiarazioni annuali  ai  fini  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto,  l'indicazione  del numero di codice
          fiscale dei contraenti per  le  operazioni  effettuate,  ai
          sensi  dell'art.  6  del  D.P.R.  26  ottobre 1972, n. 633,
          anteriormente al 1› gennaio 1978; distinte e  dichiarazioni
          di  incasso  da  presentare  ad enti delegati dal Ministero
          delle  finanze  all'accertamento  e  alla  riscossione  dei
          tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione
          dei  documenti;  denunce  di  successione, relativamente al
          dante causa ed  agli  aventi  causa.  Non  e'  obbligatoria
          l'indicazione  del numero di codice fiscale del dante causa
          se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1› gennaio 1978;
          dichiarazioni decennali da presentare  ai  sensi  dell'art.
          18,  sesto  comma,  del  D.P.R.  26  ottobre  1972, n. 643,
          relativamente   ai   soggetti    interessati;    note    di
          trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle
          conservatorie  dei  registri immobiliari, con esclusione di
          quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con
          le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze.  Il  Ministro  delle finanze, con
          proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note  rela-
          tive ad atti non indicativi di capacita' contributiva;
               e)  domande per autorizzazioni a produrre e mettere in
          commercio specialita' medicinali,  alimenti  per  la  prima
          infanzia,  prodotti  dietetici,  prodotti  chimici usati in
          medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici;
          domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di
          acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di  bibite
          analcoliche;  domande per l'autorizzazione all'esercizio di
          stabilimenti  termali,  balneari,  di   cure   idropiniche,
          idroterapiche  o  fisiche;  domande  per  autorizzazioni  o
          licenze per l'esercizio del commercio; domande per  licenze
          di  importazione  delle  armi  non  da guerra e loro parti;
          domande per licenze  di  pubblico  esercizio;  domande  per
          licenze  di esercizio delle arti tipografiche, litografiche
          o fotografiche; domande  per  licenze  di  esercizio  delle
          investigazioni  o  ricerche per la raccolta di informazioni
          per conto di privati; domande per licenze di  esercizio  di
          rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di
          produzione,  commercio  o  mediazione  di oggetti e metalli
          preziosi;  domande  per  concessioni  di  aree   pubbliche;
          domande  per concessione del permesso di ricerca mineraria;
          domande per autorizzazioni per la  ricerca,  estrazione  ed
          utilizzazione  di  acque  sotterranee; domande per licenze,
          autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto
          di  merci,  per  servizi   pubblici   automobilistici   per
          viaggiatori,   bagagli   e  pacchi  agricoli;  domande  per
          concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole  non
          statali;  concessioni  in  materia  edilizia  e urbanistica
          rilasciate ai sensi della legge 28  gennaio  1977,  n.  10,
          relativamente   ai  beneficiari  delle  concessioni  ed  ai
          progettisti dell'opera; domande ad amministrazioni  statali
          per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande
          per  altre  autorizzazioni,  concessioni  e  licenze che il
          Ministro per le finanze ha facolta' di indicare con proprio
          decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a
          decorrere dal 1› gennaio dell'anno successivo;
               f)  domande  di iscrizione, variazione e cancellazione
          nei registri delle  ditte  e  negli  albi  degli  artigiani
          tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
          agricoltura,   relativamente  ai  soggetti  che  esercitano
          l'attivita': domande di iscrizione e note  di  trascrizione
          di   atti   costitutivi,   traslativi   o  estintivi  della
          proprieta' o di altri diritti reali di  godimento,  nonche'
          dichiarazioni  di  armatore, concernenti navi, galleggianti
          ed  unita'  da  diporto,  o  quote  di  essi,  soggette  ad
          iscrizione  nei  registri  tenuti  dagli uffici marittimi o
          dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica;
          domande  di   iscrizione   di   aeromobili   nel   Registro
          aeronautico   nazionale,   note  di  trascrizione  di  atti
          costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta'  o  di
          altri  diritti  reali di godimento sugli aeromobili o quote
          di essi, soggetti ad iscrizione  nel  Registro  aeronautico
          nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente di aeromobili
          soggette  a  trascrizione nei registri tenuti dal direttore
          della circoscrizione di aeroporto  competente;  domande  di
          iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri
          ed   elenchi   istituiti   per   l'esercizio  di  attivita'
          professionali e di  altre  attivita'  di  lavoro  autonomo,
          relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita';
               g)  atti  emessi  da  uffici  pubblici  riguardanti le
          concessioni,  autorizzazioni  e   licenze   di   cui   alla
          precedente    lettera   e),   relativamente   ai   soggetti
          beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione  del  numero
          di  codice  fiscale  negli  atti  emessi  in  dipendenza di
          domande presentate prima del 1› gennaio 1978.
             I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale
          di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di  riceverne
          da   questi  ultimi  comunicazione  per  iscritto.  Qualora
          l'indicazione del numero  di  codice  fiscale  debba  esser
          fatta  nelle  comunicazioni  di  cui  alla  lettera  c) del
          precedente comma, i soggetti tenuti  ad  indicarlo  possono
          sospendere   l'adempimento   delle  prestazioni  dovute  ai
          soggetti   interessati   fino   a   quando   ne    ricevono
          comunicazione da questi ultimi.
             La  regitrazione  degli  atti,  diversi  da quelli degli
          organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente
          per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta  in
          conformita'  ai  modelli approvati con decreti del Ministro
          per le finanze e deve contenere le  indicazioni  prescritte
          nei modelli stessi;
              g  bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi
          dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici,
          in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti
          le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o  di
          lavoro  subordinato,  anche in quiescenza, relativamente al
          beneficiario della spesa e diverse da quelle  derivanti  da
          vincite  e  premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei
          giochi e concorsi menzionati nei  commi  quarto,  quinto  e
          sesto  dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni;
              g  ter)  contratti  di  assicurazione, ad esclusione di
          quelli relativi alla responsabilita' civile,  relativamente
          ai  soggetti  contraenti;  contratti di somministrazione di
          energia elettrica, relativamente agli utenti".
             "Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria).  -  Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati  e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera
          g) dell'art. 6.
             A partire dal 1› luglio 1989  le  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura  devono comunicare
          mensilmente all'anagrafe tributaria i  dati  e  le  notizie
          contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e
          cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche  se
          relative a singole unita' locali.
             Gli  ordini  professionali  e  gli  altri enti ed uffici
          preposti alla tenuta degli albi, registri ed  elenchi,  che
          verranno  indicati con decreto del Ministro per le finanze,
          devono comunicare all'anagrafe  tributaria  le  iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni.
             Le   comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione di quelle effettuate dalle camere di  commercio,
          industria,   artigianato   ed  agricoltura,  devono  essere
          eseguite entro il 30 giugno di ciascun  anno  relativamente
          agli   atti   emessi   ed  alle  iscrizioni,  variazioni  e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
             Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa'  devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria  i  dati  e le notizie
          riguardanti i contratti di cui  alla  lettera  g  ter)  del
          primo comma dell'art. 6.
             Le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione
          postale   nonche'  le  societa'  fiduciarie  e  ogni  altro
          intermediario finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere
          in evidenza  i  dati  identificativi,  compreso  il  codice
          fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti
          di  conto  o  deposito  o  che  comunque possa disporre del
          medesimo.
            Gli ordini professionali  e  gli  altri  enti  ed  uffici
          preposti  alla  tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
          alla lettera f) dell'art.  6 ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette la lista degli esercenti attivita'  professionale
          devono  comunicare  all'anagrafe tributaria medesima i dati
          necessari per  il  completamento  o  l'aggiornamento  della
          lista,  entro  sei  mesi  dalla  data  di ricevimento della
          stessa.
             I  rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone  fisiche,  che  non  siano  tenuti  a presentare la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          600,   devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria,  entro
          trenta  giorni,  l'avvenuta  estinzione   e   le   avvenute
          operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.
             Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti  commi devono
          indicare il numero di codice fiscale dei  soggetti  cui  le
          comunicazioni   stesse   si  riferiscono  e  devono  essere
          sottoscritte dal legale rappresentante  dell'ente  o  dalla
          persona   che   ne  e'  autorizzata  secondo  l'ordinamento
          dell'ente stesso. Per le  amministrazioni  dello  Stato  la
          comunicazione   e'   sottoscritta  dalla  persona  preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
             Le modalita'  delle  comunicazioni  sono  stabilite  con
          decreo  del  Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le
          comunicazioni relative ai contratti di cui alla  lettera  g
          ter)  del  primo  comma  dell'art.  6 il decreto stabilisce
          anche  i  termini  entro  cui   devono   essere   date   le
          comunicazioni ed e' emanato di concerto con il Ministro del
          tesoro".
             "Art.  13  (Sanzioni).  -  A  carico  del  soggetto  che
          richiede piu' di una volta  l'attribuzione  del  numero  di
          codice  fiscale, salvo i casi in cui cio' sia espressamente
          previsto  dal  presente  decreto,  si   applica   la   pena
          pecuniaria  da  L.  300.000  a  L.  6.000.000.  In  caso di
          recidiva la pena pecuniaria e' raddoppiata.
             A carico del soggetto che  non  richiede  l'attribuzione
          del numero di codice fiscale entro i termini previsti dagli
          articoli 3, 4, 5, 17 e 19, si applica la pena pecuniaria da
          L. 60.000 a L. 300.000.
             L'omessa  o  inesatta  indicazione del proprio numero di
          codice fiscale negli atti indicati nel precedente art. 6 e'
          punita con la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 6.000.000.
          La stessa pena si applica a carico del soggetto che  indica
          il  numero di codice fiscale provvisorio dopo aver ricevuto
          la comunicazione del numero di codice  fiscale  definitivo,
          ovvero  il  numero  di  codice  fiscale emesso in data meno
          recente nel caso di piu' comunicazioni del numero di codice
          fiscale allo stesso soggetto.
             L'omessa indicazione del numero  di  codice  fiscale  di
          altri  soggetti  e'  punita,  a  carico  del soggetto o dei
          soggetti obbligati ad indicarlo:
              per gli atti di cui all'art. 6,  primo  comma,  lettera
          c), con la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 6.000.000 per
          ogni nominativo;
              per  gli  atti  di cui all'art. 6, primo comma, lettere
          b), d) e g), con la pena  pecuniaria  da  L.  30.000  a  L.
          600.000  per  ogni  nominativo,  con  un massimo di lire 60
          milioni.
             L'inesatta indicazione del numero di codice  fiscale  di
          altri  soggetti  e'  punita  con  la  pena pecuniaria da L.
          30.000 a L. 600.000 per ogni nominativo, con un massimo  di
          lire  60  milioni,  a  carico  del  soggetto o dei soggetti
          obbligati ad indicarlo.
             In caso di inosservanza dell'obbligo di cui  al  secondo
          comma  dell'art.  6,  le  sanzioni  previste nei precedenti
          quarto e quinto comma si applicano a  carico  del  soggetto
          che  ha  omesso  di  comunicare il proprio numero di codice
          fiscale ovvero che lo ha comunicato in modo inesatto.
             A carico del soggetto che non presenta, entro il termine
          previsto dal terzo comma  dell'art.  21,  la  richiesta  di
          integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi indicati, si
          applica la pena pecuniaria da L.  300.000 a L. 6.000.000.
             Se  le  comunicazioni  previste  dall'art. 7 e dal terzo
          comma dell'art. 16 nonche' dal  primo  e  dal  terzo  comma
          dell'art.  20  non vengono effettuate nei termini stabiliti
          si applica, a carico del soggetto o dei soggetti  tenuti  a
          sottoscriverle,  la pena pecuniaria da L. 300.000 a lire 60
          milioni;  se  le  comunicazioni  vengono  effettuate  entro
          trenta giorni dalla scadenza del termine si applica la pena
          pecuniaria   da   L.  60.000  a  L.  300.000.  In  caso  di
          comunicazioni incomplete o  inesatte  si  applica  la  pena
          pecuniaria da L. 30.000 a L. 600.000 per ciascuna omissione
          o inesattezza.
            A  carico  del  pubblico  ufficiale  che  non ottempera a
          quanto stabilito dall'art. 11 si applica la pena pecuniaria
          da L. 120.000 a L. 600.000.
             Chi   non   restituisce   nel   termine   stabilito   il
          questionario  o non compila gli allegati alle dichiarazioni
          dei redditi o dell'imposta sul  valore  aggiunto,  indicati
          all'art.  8, e' punito con la pena pecuniaria da L. 120.000
          a L. 600.000; se la restituzione del  questionario  avviene
          entro  trenta giorni dalla scadenza del termine, si applica
          la pena pecuniaria da L. 60.000 a L.  300.000.  Se  i  dati
          indicati  nel questionario o negli allegati sono incompleti
          o inesatti, si applica la pena pecuniaria da L.  120.000  a
          L. 600.000.
             Ogni  altra  violazione  degli  obblighi  stabiliti  dal
          presente decreto non espressamente prevista e'  punita  con
          la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila".
             "Art.  16  (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - La
          prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sara'
          eseguita relativamente alle estinzioni od  alle  operazioni
          di  trasformazione;  concentrazione  o  fusione  avvenute a
          decorrere dal 1› gennaio 1978.
             La prima comunicazione di cui al quarto comma  dell'art.
          7  sara'  eseguita  entro  il 31 gennaio 1980 relativamente
          agli  atti  emessi  ed  alle  iscrizioni,  modificazioni  e
          cancellazioni  intervenute  dal  1›  gennaio al 31 dicembre
          1978.
             Le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   ed
          agricoltura  e  gli  uffici pubblici di cui alla lettera g)
          dell'art.  6  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria,
          entro  il 31 dicembre 1980 e con le modalita' stabilite con
          decreto del Ministro per le finanze, i dati  e  le  notizie
          riguardanti  gli  atti e le iscrizioni previsti nel terzo e
          quarto comma dell'art. 21,  compresi  quelli  per  i  quali
          l'integrazione  ivi  prescritta non e' stata richiesta. Gli
          ordini professionali e gli altri enti  ed  uffici  preposti
          alla  tenuta  degli  albi,  registri ed elenchi tenuti alle
          comunicazioni di cui al  terzo  comma  dell'art.  7  devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria con le modalita' e nei
          termini stabiliti con decreto del Ministro per le  finanze,
          i  dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel
          terzo comma dell'art.  21,  compresi  quelli  per  i  quali
          l'integrazione ivi prescritta non e' stata richiesta.
             Le   camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
          agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro
          il 31 ottobre 1989 i dati  e  le  notizie  contenute  nelle
          domande  di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se rela-
          tive a singole unita' locali, presentate  anteriormente  al
          1›  luglio  1989  e  che  a  tale  data  comportino  ancora
          l'iscrizione nei registri delle ditte e  negli  albi  degli
          artigiani.    Le  modalita'  delle  telecomunicazioni  sono
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          emanarsi entro il 30 maggio 1989.
             Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13".
             "Art.  20.  -  Le  pubbliche  amministrazioni e gli enti
          pubblici  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria  gli
          estremi  dei contratti di appalto, di somministrazione e di
          trasporto  conclusi  mediante  scrittura  privata   e   non
          registrati.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze sono
          stabiliti il contenuto, i  termini  e  le  modalita'  della
          comunicazione.
             Fino  a  quando  non  sara'  diversamente  stabilito con
          decreto  del  Ministro  per   le   finanze   in   relazione
          all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle
          finanze,  le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad
          imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di
          acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del  D.P.R.
          29  settembre  1973,  n. 600, devono comunicare all'ufficio
          delle   imposte   del   domicilio   fiscale    dell'impresa
          percipiente  l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e
          l'importo delle ritenute effettuate.  La comunicazione deve
          essere fatta  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  con
          riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente.
             I   soggetti  indicati  nell'art.  29  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni,  che  hanno  operato le relative
          ritenute  di  acconto,  devono   trasmettere   all'anagrafe
          tributaria  gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati
          corrisposti compensi o emolumenti assoggettati  a  ritenute
          d'acconto.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di
          concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti  il
          contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione per
          i  soggetti di cui al primo comma del citato art. 29. Per i
          soggetti di cui al quarto comma dello stesso  articolo,  il
          contenuto,  i  termini  e  le modalita' della comunicazione
          saranno stabiliti con decreto del Ministro  delle  finanze,
          previa intesa con le rispettive Presidenze.
             Le  comunicazioni  previste  dal  secondo  e terzo comma
          dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al  31  dicembre
          1977,  all'ufficio  delle  imposte nella cui circoscrizione
          hanno sede le camere di commercio,  industria,  artigianato
          ed  agricoltura,  gli ordini professionali e gli altri enti
          ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi
          di cui alla lettera f) dell'art. 6".
            "Art. 21 (Indicazione del numero di codice fiscale). -  A
          decorrere  dal  1›  gennaio  1977  sulla  dichiarazione  da
          presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal  1›
          luglio  1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli
          effetti   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  deve  essere
          indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:
               a) dalle  persone  fisiche  che  hanno  presentato  la
          dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse
          le  persone che hanno presentato il certificato sostitutivo
          della dichiarazione e  quelle  i  cui  redditi  sono  stati
          imputati ad altri;
               b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
             Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni dell'art.
          6  del  presente decreto e per tutti i soggetti che vi sono
          tenuti secondo le suddette  disposizioni,  l'obbligo  della
          indicazione  del numero di codice fiscale ha effetto dal 1›
          gennaio 1978.
             Gli atti di cui  alla  lettera  g)  dell'art.  6  emessi
          anteriormente  alla  data  di cui al precedente comma, e le
          iscrizioni di cui alla lettera f) dell'art. 6  eseguite  in
          base a domande presentate anteriormente alla data di cui al
          precedente  comma, che alla predetta data esplichino ancora
          i loro effetti, devono essere integrati  su  richiesta  dei
          soggetti  beneficiari,  da  presentare  entro il 31 gennaio
          1980 con la indicazione del numero di  codice  fiscale.  In
          caso  di  mancata  richiesta  si applica la pena pecuniaria
          prevista dall'art. 13 e gli atti e le iscrizioni non  inte-
          grate perdono la loro efficacia a tutti gli effetti.
             Gli  uffici  marittimi,  gli uffici della motorizzazione
          civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale
          e  la   direzione   della   circoscrizione   dell'aeroporto
          competente  debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con
          il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e  le
          dichiarazioni   di   cui   alla  lettera  f)  dell'art.  6,
          relativamente a navi, galleggianti, unita'  da  diporto  ed
          aeromobili  risultanti  iscritti  alla data del 31 dicembre
          1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta  data
          esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati
          debbono  comunicare  il  proprio codice fiscale ai predetti
          uffici  entro  il  30  giugno  1992.  In  caso  di  mancata
          comunicazione   si  applica  la  pena  pecuniaria  prevista
          all'art.  13.
             - Si trascrive il testo degli articoli 1 e 7 del D.L. n.
          167/1990, come modificati dalla presente legge:
             "Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Le
          aziende di credito  e  gli  istituti  di  credito  speciale
          abilitati  ai sensi del testo unico delle norme di legge in
          materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo  1988,  n.
          148,  devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione
          elettronica, dei  trasferimenti  da  o  verso  l'estero  di
          denaro,  titoli  o valori mobiliari, di importo superiore a
          lire   20    milioni,    effettuati,    anche    attraverso
          movimentazione  di  conti,  per conto o a favore di persone
          fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati  all'art.
          5  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia.  Tali
          evidenze  riguardano le generalita' o la denominazione o la
          ragione  sociale,  il  domicilio,  il  codice  fiscale  del
          soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale
          e'  effettuato  il  trasferimento,  nonche'  la  data,   la
          causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi
          identificativi degli eventuali conti di destinazione.
             2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da societa'
          finanziarie  e  fiduciarie  e  da  intermediari, diversi da
          quelli indicati al comma 1, che per  ragioni  professionali
          effettuano  il  trasferimento  o  comunque  si interpongono
          nella sua esecuzione.
             3. Le evidenze di cui ai  commi  1  e  2  devono  essere
          tenute  a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per
          cinque anni e trasmesse alla stessa  secondo  le  modalita'
          stabilite con i decreti di cui all'art. 7.
             4.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo  si
          applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di  titoli
          o  valori  mobiliari  esteri effettuati da persone fisiche,
          enti non commerciali e  soggetti  di  cui  all'art.  5  del
          citato  testo unico delle imposte sui redditi, residenti in
          Italia, e nei quali comunque  intervengono  le  aziende  di
          credito,  gli  istituti  di  credito  speciale  e gli altri
          soggetti indicati nei commi 1 e 2.
             4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1  e  2  possono
          effettuare,  per  conto  dei soggetti indicati nell'art. 4,
          comma 1, non residenti, trasferimenti  verso  l'estero  nei
          limiti   dei   trasferimenti  dall'estero  complessivamente
          effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
          realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
          criteri  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro   delle
          finanze".
            "Art.  7  (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con
          decreti del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro,  dell'interno  e  del  commercio con
          l'estero,   sono   stabilite   particolari   modalia'   per
          l'adempimento  degli  obblighi, nonche' per la trasmissione
          dei dati e  delle  notizie  di  cui  al  presente  decreto,
          compreso  l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria
          su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi
          ed  adempimenti  possono  essere  limitati  per  specifiche
          categorie  o  causali  e  variati gli importi. Tali decreti
          saranno emanati in base all'art. 17, commi  3  e  4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400.
             1-bis.   L'Amministrazione  finanziaria  procede,  anche
          sulla base di criteri selettivi adottati  per  i  controlli
          annuali,  a  verifiche nei confronti delle persone fisiche,
          degli  enti  non  commerciali  e  dei   soggetti   indicati
          nell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".