Art. 37.
                 (Contenuto di catrame nelle sigarette)
  1.   A   decorrere   dal   31  dicembre  1992  non  possono  essere
commercializzate in Italia sigarette con tenore di catrame  superiore
a 15 milligrammi per sigaretta.
  2.  A decorrere dal 31 dicembre 1997 il limite di cui al comma 1 e'
abbassato a 12 milligrammi per sigaretta.
  3. Per catrame si intende il condensato  di  fumo  greggio  anidro,
esente da nicotina.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  di concerto con il
Ministro delle finanze, saranno dettate, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della  presente  legge,  le  disposizioni  tecniche
occorrenti  per  l'integrale attuazione della direttiva del Consiglio
90/239/CEE anche per quanto concerne  lo  smaltimento  delle  scorte,
nonche'   le   condizioni  di  commercializzazione  in  Italia  delle
sigarette di produzione comunitaria.
  5. Chiunque metta in commercio o comunque commercializzi  sigarette
con  tenore di catrame superiore a quanto previsto nelle disposizioni
di cui al presente articolo e' punito con l'ammenda fino a lire cento
milioni e con l'arresto fino a due anni.
 
          Nota all'art. 37:
            - La direttiva CEE n. 90/239 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 137 del 30
          maggio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.    56 del 19 luglio 1990, 2a serie
          speciale.