Art. 38. (Componenti dei concimi: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) dovranno essere adottate etichette con indicazioni delle dosi massime e delle modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno, delle falde e delle colture; b) dovranno essere adottate etichette aggiuntive con elencazione dei rischi ambientali nel caso di mancato rispetto delle dosi e delle modalita' d'uso previste.
Nota all'art. 38: - La direttiva CEE n. 89/284 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 111 del 22 aprile 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 12 giugno 1989, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 89/530 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 281 del 30 settembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 20 novembre 1989, 2a serie speciale.