Art. 39.
      (Dispositivi medici impiantabili attivi: criteri di delega)
  1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio 90/385/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) la  produzione  e  il  commercio  dei  dispositivi  impiantabili
attivi,  diversi  dai  dispositivi su misura e da quelli destinati ad
indagini  cliniche,  dovranno  essere  sottoposti   alla   disciplina
prevista  dall'articolo  189  del  testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni,  sulla  base  di  quanto stabilito dall'articolo 3 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  13
marzo 1986, n. 128;
  b)  per  i dispositivi impiantabili attivi su misura o destinati ad
indagini cliniche sara' previsto, a carico delle aziende interessate,
l'obbligo di dimostrazione della corrispondenza  dei  dispositivi  ai
requisiti previsti dalla direttiva;
  c)   saranno   individuate   le   amministrazioni  competenti  allo
svolgimento dei  compiti  attinenti  alle  procedure  previste  dagli
articoli  9  e  13 della direttiva, con possibilita' per le stesse di
avvalersi di altri enti;
  d) l'impiego dei dispositivi destinati ad indagini  cliniche  sara'
di  norma  limitato  ad  ospedali ed altri istituti pubblici, secondo
procedure e modalita' da individuare con decreto del  Ministro  della
sanita';
  e)  sara'  istituito  un  sistema  di  monitoraggio che, prevedendo
precisi obblighi di informazione a carico del personale  sanitario  e
delle strutture sanitarie locali, consenta al Ministero della sanita'
una  tempestiva  conoscenza  di  eventuali  difetti  o  inconvenienti
correlati all'uso dei dispositivi;
  f) saranno previste opportune norme transitorie per  assicurare  la
permanenza  in  commercio  dei prodotti gia' disciplinati dal decreto
del Ministro della sanita' 8 agosto 1988, pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1988, e suc-
cessive  modificazioni  e  integrazioni, concernente "Reinquadramento
nella    disciplina    dei    presidi     medico-chirurgici     degli
elettrostimolatori  cardiaci  impiantabili (pacemakers) alimentati da
sorgente di energia  non  radioattiva  e  degli  elettrocateteri  per
stimolazione cardiaca e loro raccordi".
 
          Note all'art. 39:
            -  Il  R.D.  27 luglio 1934, n. 1265, e' stato pubblicato
          nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.  186 del 9 agosto 1934. L'art. 189
          recita:
            "Art.  189.  -  I presidi medici e chirurgici non possono
          essere prodotti, a scopo di vendita,  se  non  da  apposite
          officine autorizzate dal Ministro per l'interno.
            Parimenti  il commercio di presidi medici e chirurgici e'
          sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.
            Il regolamento  determina  i  presidi  ai  quali  debbono
          essere  applicate le disposizioni del presente articolo, le
          modalita' da osservare nel commercio  di  essi,  anche  per
          quanto  si  riferisce  al  prezzo  di  vendita,  nonche'  i
          requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.
            Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi
          e con l'ammenda da lire 40.000 a 200.000.
            Il prefetto, indipendentemente dal  procedimento  penale,
          puo'  ordinare  la  chiusura  fino a tre mesi e, in caso di
          recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche,  depositi
          o  rivendite;  puo'  inoltre  procedere  al  sequestro  dei
          presidii medici  e  chirurgici  abusivamente  fabbricati  o
          messi in commercio ovunque si trovino.
            Il provvedimento del prefetto e' definitivo".
            -  Il  D.P.R.  13 marzo 1986, n. 128, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana n. 98 del
          29 aprile 1986. L'art. 3 recita:
            "Art. 3 (Individuazione dei presidii medico-chirurgici  e
          norme  tecniche). - Il Ministro della sanita' individua con
          decreto, di concerto con il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore
          di  sanita'  e  il  Consiglio  superiore  di  sanita',   le
          categorie  di  prodotti  aventi  le  caratteristiche di cui
          all'art.  1  e  rispondenti  alle  specificazioni  di   cui
          all'art. 2, cui si applicano  le disposizioni dell'art. 189
          del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie  e  del presente
          regolamento.
            I decreti di cui al comma precedente prevedono  le  norme
          tecniche  cui  debbono  corrispondere i presidi di volta in
          volta considerati, le procedure di  autorizzazione  cui  e'
          subordinata la loro immissione in commercio, le conseguenti
          documentazioni,  i  dati e le informazioni da presentare da
          parte  delle  aziende  responsabili   dell'immissione   sul
          mercato nazionale e, quando necessario, le modalita' e pro-
          cedure  previste  e  gli  enti  qualificati  ad  effettuare
          accertamenti di conformita' o omologazione su  prototipi  o
          conrolli   analitici   e/o  clinici  sui  prodotti  o  loro
          campioni, nonche' le condizioni eventuali di  etichettatura
          o     informazione     per     l'utilizzazione    cui    la
          commercializzazione e' subordinata ed ogni altra condizione
          ritenuta necessaria, anche con riferimento all'officina  di
          produzione.
            Le norme tecniche di cui al comma precedente sono redatte
          tenuto  conto  delle  prescrizioni  emanate dalla Comunita'
          economica   europea   o    adottate    da    organizzazioni
          internazionali  o  nazionali  particolarmente qualificate e
          competenti negli specifici campi.
            Qualora le direttive della  Comunita'  economica  europea
          escludano  che gli Stati membri possano ricusare, vietare o
          limitare la vendita, la  libera  circolazione  o  l'uso  di
          alcuni  tipi  di  prodotti o dispositivi di cui all'art. 1,
          quando  siano  conformi  alle  prescrizioni delle direttive
          stesse, il Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore  di  sanita', stabilisce con decreto, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  le  condizioni  in base alle quali detti
          prodotti o apparecchi possono  essere  messi  in  commercio
          senza autorizzazione".