Art. 40.
       (Impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati:
                           criteri di delega)
  1.   L'attuazione   delle  direttive  del  Consiglio  90/219/CEE  e
90/220/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego confinato  di
microrganismi  geneticamente modificati e sulle attivita' comportanti
l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;
  b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo  aperto  di
organismi  geneticamente  modificati, la preventiva valutazione degli
effetti prevedibili sulla salute e sull'ambiente;
  c) predisporre i piani di emergenza contro il rilascio  accidentale
nell'ambiente  di  agenti  biologici e di microrganismi geneticamente
modificati, nonche' assicurare che siano fissate idonee garanzie atte
a  prevenire  gli  eventuali  rischi  per  l'uomo  e  per  l'ambiente
derivanti    dalla   utilizzazione   non   confinata   di   organismi
geneticamente modificati;
  d) definire le procedure di notifica ed autorizzazione e  l'impiego
confinato di organismi geneticamente modificati;
  e)  definire  le  procedure  di  notifica  ed autorizzazione per il
rilascio deliberato in ambiente  aperto  di  organismi  geneticamente
modificati;
  f)  demandare  il  coordinamento  delle  attivita' amministrative e
tecnico-scientifiche  relative  alla   integrale   attuazione   delle
direttive   al  Ministro  della  sanita',  d'intesa,  per  quanto  di
rispettiva competenza, con i Ministri  dell'ambiente,  del  lavoro  e
della   previdenza   sociale,   dell'agricoltura   e  delle  foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica;
  g)  assicurare  la  libera circolazione sul territorio nazionale di
prodotti notificati ed autorizzati;
  h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo  aperto  di
microrganismi  geneticamente  modificati,  le  condizioni  e  i tempi
necessari per predisporre quanto indicato nelle  lettere  precedenti,
fermo  restando  che la non attuazione di tali indicazioni esclude il
rilascio deliberato di tali microrganismi;
  i) classificare gli agenti biologici modificati con  la  ingegneria
genetica  diferenziandoli  per  grado  intrinseco  di  rischio  e per
modalita' di impiego;
  l) individuare l'autorita' competente in termini di biosicurezza.
  2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  un
comitato  scientifico  per  i  rischi derivati dall'impiego di agenti
biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le  seguenti
competenze   professionali:   microbiologia,   biologia   molecolare,
genetica,  ingegneria  chimica,  medicina  del   lavoro,   agronomia,
ecologia  farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le
condizioni di rischio per la classificazione degli agenti  biologici,
elabora  criteri  per  la  definizione  per  le  norme  di sicurezza,
verifica  la  compatibilita'  con  norme  gia'  vigenti.  I  Ministri
competenti   definiscono   le   norme   applicative  delle  direttive
comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base  dei  documenti
prodotti dal comitato tecnico-scientifico.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
deputati  e  al  Senato  della  Repubblica,  perche'  su  di essi sia
espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.
 
          Nota all'art. 40:
            - Le direttiva CEE n. 90/219 e 220 sono state  pubblicate
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 117
          dell'8 maggio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  n.    53 del 9 luglio 1990, 2a
          serie speciale.