Art. 40. (Impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/219/CEE e 90/220/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sulle attivita' comportanti l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati; b) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di organismi geneticamente modificati, la preventiva valutazione degli effetti prevedibili sulla salute e sull'ambiente; c) predisporre i piani di emergenza contro il rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati, nonche' assicurare che siano fissate idonee garanzie atte a prevenire gli eventuali rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla utilizzazione non confinata di organismi geneticamente modificati; d) definire le procedure di notifica ed autorizzazione e l'impiego confinato di organismi geneticamente modificati; e) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per il rilascio deliberato in ambiente aperto di organismi geneticamente modificati; f) demandare il coordinamento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle direttive al Ministro della sanita', d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; g) assicurare la libera circolazione sul territorio nazionale di prodotti notificati ed autorizzati; h) prevedere, nel caso di emissione deliberata in campo aperto di microrganismi geneticamente modificati, le condizioni e i tempi necessari per predisporre quanto indicato nelle lettere precedenti, fermo restando che la non attuazione di tali indicazioni esclude il rilascio deliberato di tali microrganismi; i) classificare gli agenti biologici modificati con la ingegneria genetica diferenziandoli per grado intrinseco di rischio e per modalita' di impiego; l) individuare l'autorita' competente in termini di biosicurezza. 2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilita' con norme gia' vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico-scientifico. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.
Nota all'art. 40: - Le direttiva CEE n. 90/219 e 220 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 117 dell'8 maggio 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 9 luglio 1990, 2a serie speciale.