Art. 41. (Protezione dalla radioattivita': criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM sara' informata ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B alla legge predetta. 2. Allo scopo di assicurare una organica attuazione delle direttive di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge si applica anche ai decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato B alla legge 30 luglio 1990, n. 212.
Note all'art. 41: - La direttiva CEE n. 89/618 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 357 del 17 dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 18 gennaio 1990, 2a serie speciale. - La legge 30 luglio 1990, n. 212, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1990. L'art. 4 recita: "Art. 4 (Tutela delle radiazioni ionizzanti). - 1. Il decreto legislativo in materia di tutela delle radiazioni ionizzanti sara' informato ai principi e criteri contenuti nelle direttive da attuare e dovra' comunque garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 2. La delega di cui all'art. 1 non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari nonche' a quella relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con le attivita' nucleari. 3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, fermo quanto disposto dall'art. 1, sono sentiti il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita' ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)".