Art. 42. (Requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fornire la definizione di dispositivo di protezione individuale (DPI); b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei DPI conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza; c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del DPI sul mercato CEE; d) disciplinare l'apposizione sui DPI, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di DPI soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza; e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione di DPI.
Nota all'art. 42: - La direttiva CEE n. 89/686 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 399 del 30 dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 5 marzo 1990, 2a serie speciale.