Art. 43.
         (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro:
                           criteri di delega)
  1.   L'attuazione   delle   direttive   del  Consiglio  89/391/CEE,
89/654/CEE,   89/655/CEE,   89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,
90/394/CEE  e  90/679/CEE  sara'  informata  ai  seguenti  principi e
criteri direttivi:
  a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di  prevenzione  il
rispetto  dei  livelli  di  protezione  previsti  dalla  legislazione
nazionale, ove piu' favorevoli alla  sicurezza  ed  alla  salute  dei
lavoratori;
  b)   fissare   gli  obblighi  generali  e  le  responsabilita'  per
l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per
l'osservanza delle condizioni e le altre finalita' di  prevenzione  e
tutela dei lavoratori;
  c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale
e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;
  d)   dettare   le  disposizioni  generali  sull'impiego  dei  mezzi
personali di protezione;
  e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e
di pronto soccorso  aziendale,  prevedendo  altresi'  la  definizione
delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita'
del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  f)  dettare  le  misure  di  sicurezza  in  presenza  di condizioni
particolari di rischio;
  g) prevedere, al fine di assicurare il pieno  raggiungimento  delle
finalita'  di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle
direttive da attuare:
  1) il necessario coordinamento tra  le  funzioni  esercitate  dallo
Stato  e  quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e
dalle unita' sanitarie locali, anche al fine di assicurare unita'  di
indirizzi  ed  omogeneita'  di  comportamenti  in tutto il territorio
nazionale  nell'applicazione  delle  disposizioni   in   materia   di
sicurezza del lavoro;
  2)  che  i  competenti  enti  ed  istituzioni svolgano attivita' di
informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e
prevenzionale, con  particolare  riferimento  alle  piccole  e  medie
imprese,  anche  tramite  la  istituzione  di  specifici corsi, anche
obbligatori, di formazione in detta materia;
  3) i criteri per la raccolta e  l'elaborazione  delle  informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attivita' lavorativa;
  4)  che per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della previdenza
sociale e  della  sanita',  l'attivita'  di  vigilanza  possa  essere
esercitata anche dall'ispettorato del lavoro:
  5)  che  le  interruzioni  periodiche  di  cui all'articolo 7 della
direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonche' le prescrizioni minime di
cui all'allegato alla medesima direttiva, siano  espressamente  defi-
nite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.
  2.   Il   decreto  legislativo  recante  le  norme  necessarie  per
l'attuazione delle  direttive  di  cui  al  comma  1  in  materia  di
sicurezza   e  di  salute  dei  lavoratori  durante  il  lavoro  deve
assicurare il mantenimento dei livelli di protezione piu'  favorevoli
rispetto  alla  sicurezza  e  alla tutela della salute dei lavoratori
previsti dalla legislazione italiana vigente.
  3. In deroga a quanto previsto  nell'articolo  1,  il  termine  per
l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di
cui  al  comma  1  del  presente articolo e' fissato in diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 43:
            - La direttiva CEE n. 89/391 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 183 del 29
          giugno 1989 e ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.    65 del 21 agosto 1989, 2a serie
          speciale.
            - La direttiva CEE n. 89/654 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 393 del 30
          dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.  14 del 19 febbraio 1990,  2a  serie
          speciale.
            -  La  direttiva  CEE n. 90/269 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 156 del  21
          giugno  1990  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.   61 del 6  agosto  1990,  2a  serie
          speciale.
            -  La  direttiva  CEE n. 90/394 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 196 del  26
          giugno  1990  e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.  71 del 10 settembre 1990, 2a  serie
          speciale.
            -  La  direttiva  CEE n. 90/679 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 374 del  31
          dicembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana n.   14 del 18 febbraio 1991, 2a serie
          speciale.