Art. 43. (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori; b) fissare gli obblighi generali e le responsabilita' per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori; c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale; d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione; e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresi' la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita' del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio; g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalita' di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare: 1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie locali, anche al fine di assicurare unita' di indirizzi ed omogeneita' di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro; 2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia; 3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attivita' lavorativa; 4) che per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', l'attivita' di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro: 5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonche' le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente defi- nite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione. 2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione piu' favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente. 3. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 43: - La direttiva CEE n. 89/391 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 183 del 29 giugno 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 21 agosto 1989, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 89/654 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 393 del 30 dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 febbraio 1990, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 90/269 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 156 del 21 giugno 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 6 agosto 1990, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 90/394 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 196 del 26 giugno 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 10 settembre 1990, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 90/679 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 374 del 31 dicembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 febbraio 1991, 2a serie speciale.