Art. 44.
          (Sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega)
  1.   L'attuazione   delle  direttive  del  Consiglio  89/677/CEE  e
89/678/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  a) assicurare efficaci misure  di  vigilanza  e  controllo  per  la
vendita   delle  sostanze  e  dei  preparati  oggetto  di  divieti  e
limitazioni;
  b) prevedere i termini strettamente necessari  per  lo  smaltimento
delle scorte;
  c) prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE
adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta
con  decreto  del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni
interessate.
 
          Nota all'art. 44:
            - La direttiva CEE n. 89/677 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 398 del 30
          dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n.   18 del  5  marzo  1990,  2a  serie
          speciale.