Art. 44. (Sostanze e preparati pericolosi: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/677/CEE e 89/678/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare efficaci misure di vigilanza e controllo per la vendita delle sostanze e dei preparati oggetto di divieti e limitazioni; b) prevedere i termini strettamente necessari per lo smaltimento delle scorte; c) prevedere che l'attuazione delle direttive della Commissione CEE adottate in base alla direttiva del Consiglio 89/678/CEE sia disposta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.
Nota all'art. 44: - La direttiva CEE n. 89/677 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 398 del 30 dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 5 marzo 1990, 2a serie speciale.